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Sentenza

Sentenza n. 875/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito nel procedimento avente a oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di provvedere entro il termine di 30 gg. ai sensi dell’art. 16, co. 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e con nomina di commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;

Giustizia amministrativa202513194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 17 luglio 2024, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, un’istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Deduceva l’illegittimità dell’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito, che non aveva adottato il provvedimento conclusivo entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e l’inutile decorso del termine previsto. In particolare, l’art. 2, comma 1, del d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, impone all’amministrazione di provvedere entro i termini stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Tale disposizione prevede che l’autorità verifichi entro trenta giorni la completezza della documentazione e che provveda sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non aveva adottato il provvedimento conclusivo, il giudice ha ordinato di provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. È stato inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, in caso di perdurante inerzia e su richiesta dell’interessato, provveda entro ulteriori centoventi giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’obbligo di provvedere e di ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all’autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Stabilisce l’obbligo dell’autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è fondata quando, da un lato, sussiste uno specifico obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento e, dall’altro, il termine previsto per l’adozione del provvedimento è inutilmente decorso.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Accertata l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere che l’intervento sostitutivo sia attivato su richiesta dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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