Cassazione Penale, Sentenza n. 38618/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Amri impugnava l'ordinanza del 19/02/2024 che aveva dichiarato inammissibile il suo reclamo avverso la sanzione disciplinare di esclusione per cinque giorni dalle attività ricreative e sportive inflitta dal Consiglio di disciplina del carcere per aver reagito ad una aggressione subita. Il ricorrente sosteneva che il reclamo sollevasse una questione di diritto relativa alla qualificazione dei fatti (presunta legittima difesa) ai sensi dell'art. 77 d.P.R. 30/06/2000, n. 230, e dunque la legittimità dell'esercizio del potere disciplinare.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso ritenendolo infondato. Conferma che il Magistrato di sorveglianza ha correttamente dichiarato inammissibile il reclamo de plano perché il detenuto, con il reclamo, ha sollevato questioni di merito (es. assenza di responsabilità, legittima difesa) non deducibili tramite il reclamo per la sanzione inflitta. Si afferma che il reclamo, nel caso di esclusione dalle attività ricreative e sportive, non consente il riesame del merito o la rivalutazione della qualificazione giuridica dei fatti; il controllo del Magistrato è limitato a profili procedurali e alle condizioni di esercizio del potere disciplinare. La Corte ricorda che il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano se la mancanza dei requisiti è manifesta e non richiede accertamenti di fatto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 77, comma 1, n. 21
La norma disciplina gli illeciti disciplinari; la Corte ha ritenuto che la qualificazione del fatto ai fini dell'inquadramento nell'art. 77 non sia sindacabile tramite il reclamo avverso l'esclusione dalle attività ricreative e sportive
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 35-bis, comma 1
Indica le materie oggetto di reclamo (condizioni di esercizio del potere disciplinare, costituzione e competenza dell'organo disciplinare, contestazione degli addebiti e facoltà di discolpa); il reclamo deve essere circoscritto a questi profili
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 39, comma 1, n. 3
Richiamata nel quadro delle competenze disciplinari e dei rimedi interni, nella sentenza serve a delimitare il perimetro delle censurabili decisioni disciplinari
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 69, comma 6
Attribuisce al Magistrato di sorveglianza il compito di provvedere sui reclami a norma dell'art. 35-bis; la Corte conferma che tale potere non si estende al riesame del merito delle sanzioni minori
codice di procedura penale, art. 666, comma 2
Permette l'emissione de plano di provvedimenti quando l'istanza manca dei requisiti richiesti dalla legge e la mancanza è manifestamente rilevabile senza approfondimenti cognitivo-valutativi
codice di procedura penale, art. 616, comma 1, primo periodo
art. 616, comma 1, primo periodo c.p.p.
Norma sulla condanna alle spese processuali: la Corte applica la disposizione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il reclamo avverso sanzioni disciplinari di carattere non gravissimo (es. esclusione dalle attività ricreative e sportive) non consente il riesame del merito delle valutazioni disciplinari né la riclassificazione giuridica dei fatti; è rivolto principalmente a profili procedurali e di legittimità dell'esercizio del potere disciplinare.
- Se il reclamo solleva esclusivamente questioni di fatto o di merito (ad es. negazione della responsabilità, invocazione di scriminanti come la legittima difesa), il Magistrato di sorveglianza può dichiararlo inammissibile de plano se la mancanza dei requisiti è manifesta.
- Il Magistrato di sorveglianza può decidere senza previa instaurazione del contraddittorio quando l'istanza è manifestamente inammissibile per difetto di requisiti di legge e non richiede accertamenti probatori o valutazioni discrezionali.
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto o ottenere un riesame di merito occorre utilizzare le sedi procedurali appropriate: contestare il provvedimento nell'ambito del procedimento disciplinare, presentare elementi probatori nel grado amministrativo interno, o tutelarsi nel processo penale eventualmente connesso; non tutto è rimediabile tramite il reclamo in sede di sorveglianza.
- Per sanzioni più gravi (es. isolamento o esclusione dalle attività in comune) il sindacato del Magistrato di sorveglianza può essere più ampio; occorre verificare caso per caso la possibilità di sindacare il merito della sanzione.
- Attenzione alle conseguenze: ricorsi infondati o manifestamente inammissibili possono comportare la condanna alle spese processuali.
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