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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04472/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non viene riformata la decisione di merito, né la confisca disposta nella sentenza impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il giudizio con applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorrente contestava, in sostanza, la qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza e la confisca disposta sulle somme di denaro. La Corte rileva però che, nel rito ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la censura sull'erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo nei casi di errore manifesto, cioè quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e senza margini di opinabilità. Nel caso concreto, la doglianza è ritenuta generica e non autosufficiente, perché non evidenzia una violazione immediatamente ricavabile dal tenore dell'imputazione e della motivazione. Quanto alla confisca, la sentenza la giustifica in ragione della sproporzione delle somme sequestrate rispetto alla condizione di disoccupato e privo di mezzi del ricorrente, oltre che per la generica giustificazione fornita dallo stesso.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel giudizio definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione contro l'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammesso solo per errore manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato come base della confisca delle somme di denaro ritenute sproporzionate rispetto alla situazione economica del ricorrente.

  • art. 240-bis c.p.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della confisca di somme ritenute sproporzionate rispetto alla condizione personale dell'imputato.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, la deduzione in cassazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè evidente ictu oculi dal capo di imputazione e dalla motivazione, senza necessità di valutazioni controvertibili.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare in modo generico una violazione di legge sulla qualificazione giuridica del fatto, senza confrontarsi in modo autosufficiente con il contenuto dell'imputazione e con la motivazione della sentenza.
  • La confisca di denaro può essere giustificata quando le somme risultino sproporzionate rispetto alla condizione economica dell'interessato e l'origine lecita non sia adeguatamente spiegata dal soggetto interessato.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiConfisca

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