Cassazione Civile, Ordinanza n. 29477/2021 del 21/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria le aveva attribuito redditi d'impresa, IVA e IRAP sulla base di fatture rinvenute presso una società terza sottoposta a verifica fiscale. La contribuente sosteneva di aver aperto la partita IVA su sollecitazione della legale rappresentante della società, di non aver mai svolto l'attività indicata nelle fatture, di non averle emesse e di aver presentato denuncia penale. I giudici di merito avevano annullato l'accertamento ritenendo che, poiché l'atto richiamava attività svolte nei confronti di un terzo, l'Ufficio dovesse allegare integralmente gli atti della verifica o riprodurli per intero; inoltre avevano ritenuto probabile che le prestazioni non fossero mai state rese. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 42, comma 2, DPR 600/1973, sostenendo che la motivazione per relationem era valida perché l'atto conteneva gli elementi essenziali delle fatture e non richiedeva l'allegazione integrale degli atti di verifica presso il terzo; 2) violazione dell'art. 21 DPR 633/1972, deducendo che l'IVA era comunque dovuta in base al principio secondo cui chi indica l'imposta in fattura è tenuto al versamento anche se l'operazione fosse inesistente. La contribuente ha resistito eccependo l'inammissibilità del ricorso per omessa censura di asserite autonome rationes decidendi e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla continuazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo fondato il rilievo dell'Agenzia: l'avviso era sufficientemente motivato perché basato su fatture provenienti dalla stessa contribuente, trascritte nell'atto, e il richiamo agli atti della verifica presso il terzo non imponeva l'allegazione integrale degli stessi, essendo sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati o la loro conoscenza legale da parte del contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale per l'esame del merito e per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, ma la Corte ha osservato che sarebbe comunque fondato, perché l'IVA è dovuta anche quando la fattura sia stata emessa per operazioni oggettivamente inesistenti, in forza dell'art. 203 della direttiva 2006/112/CE e dell'art. 21, comma 7, DPR 633/1972. Il ricorso incidentale condizionato della contribuente è stato dichiarato inammissibile, per difetto di soccombenza su questioni rimaste assorbite.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, DPR 600/1973
"Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale"
La motivazione dell'avviso può essere resa per relationem; non è richiesta l'allegazione integrale dell'atto richiamato, ma solo la riproduzione del contenuto essenziale, salvo che l'atto sia già conosciuto dal contribuente.
art. 42, comma 3, DPR 600/1973
La nullità dell'accertamento opera solo se manchino la motivazione nei termini previsti e la documentazione che, quando necessaria, deve essere allegata.
art. 21 DPR 633/1972
La norma interna attua il principio per cui l'IVA è dovuta da chi indica l'imposta in fattura, anche se l'operazione è inesistente.
art. 19, comma 1, DPR 633/1972
È escluso il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione a operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 203 dir. 2006/112/CE
L'IVA è dovuta da chiunque indichi l'imposta in una fattura, a tutela del principio di cartolarità del tributo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro di censura per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È stato invocato nel ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sulla continuazione delle sanzioni.
Massime di principio
- La motivazione per relationem degli atti impositivi è legittima se l'atto richiamato è allegato oppure se ne è riprodotto il contenuto essenziale, in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi efficacemente.
- Quando l'avviso di accertamento fonda la pretesa su documenti provenienti dallo stesso contribuente, la mancata allegazione degli atti di verifica svolti presso un terzo non determina di per sé nullità, se tali atti non sono il vero fondamento della motivazione o se il loro contenuto essenziale è comunque riportato.
- L'IVA resta dovuta anche in presenza di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, perché il tributo è collegato all'emissione della fattura recante l'imposta; resta invece escluso il diritto alla detrazione dell'imposta per tali operazioni.
- Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte vittoriosa sul punto assorbito è inammissibile in mancanza di soccombenza attuale, ferma la possibilità di riproporre la questione innanzi al giudice di rinvio.
- Non costituiscono autonome rationes decidendi le argomentazioni svolte ad abundantiam e prive di incidenza sul dispositivo, che non possono giustificare un rigetto dell'impugnazione per omessa censura.
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