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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33683/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato la non procedibilità nei confronti di Iaccarino per appropriazione indebita, ritenendo che la querela fosse stata proposta da soggetto non legittimato. Il Tribunale aveva ritenuto che non fosse provato un mandato conferito dalla proprietaria all'imputato per ricevere il deposito cauzionale e che pertanto la proprietaria fosse mera danneggiata non legittimata a querelare. Il ricorso contestava questa valutazione, sostenendo che l'imputato, in qualità di mediatore, aveva ricevuto e trattenuto la somma destinata alla proprietaria e che, secondo l'art. 1189 c.c. e la giurisprudenza consolidata, il mandatario senza rappresentanza può commettere appropriazione indebita delle somme ricevute per conto del mandante; quindi la proprietaria era persona offesa legittimata a proporre querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che dalla ricostruzione dei fatti emergeva che Iaccarino aveva svolto attività di mediazione e ricevuto dalla proprietaria un mandato senza rappresentanza, il quale non richiede forma scritta. Ha richiamato la giurisprudenza che considera penalmente rilevante l'appropriazione da parte del mandatario senza rappresentanza delle cose o somme ricevute per l'esecuzione del mandato. Di conseguenza la proprietaria è persona offesa e legittimata a querelare. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Frosinone in diversa composizione per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1189 cod. civ.

    Attribuisce efficacia liberatoria al pagamento effettuato a chi appare legittimato e impone all'apparente creditore l'obbligo di restituire al vero creditore quanto ricevuto; utilizzato per sostenere che la somma era ab origine destinata alla proprietaria e che il mediatore non poteva trattenersela.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo per precisare che la sentenza impugnata era inappellabile ai sensi della norma, aspetto che non impedisce comunque il controllo di legittimità da parte della Cassazione.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla procedura: il procedimento in Cassazione si è svolto per trattazione scritta, in assenza di tempestiva richiesta di discussione ai sensi di questa norma.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)

    tra le pronunce richiamate: Sez. 5, n. 18831 del 08/04/2024; Sez. 4, n. 23129 del 12/05/2022; Sez. 2, n. 43119 del 28/06/2016; Sez. 2, n. 705 del 23/10/1996

    Consolidato principio secondo cui il mandato senza rappresentanza non richiede forma scritta e il mandatario che si appropria delle somme ricevute per l'esecuzione del mandato commette appropriazione indebita; la distinzione tra mandato con e senza rappresentanza non esclude la responsabilità penale del mandatario.

Massime di principio

  • La persona alla quale è destinata una somma ricevuta dall'intermediario è "persona offesa" e può proporre querela se l'intermediario la trattiene indebitamente, anche se il mandato è privo di forma scritta.
  • Il mandato senza rappresentanza, per la sua natura obbligatoria, non richiede forma scritta e può essere provato anche con la condotta e le dichiarazioni delle parti; la mancanza di un documento non esclude automaticamente la legittimazione del mandante.
  • Il mandatario senza rappresentanza che, nell'esecuzione del mandato, si appropria delle cose o del denaro di pertinenza del mandante può essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita, salvo il legittimo diritto di ritenzione provato dal medesimo.
  • Il pagamento a chi "pare" legittimato produce efficacia liberatoria nei rapporti civili (art. 1189 c.c.), ma non esime l'apparente creditore dal dovere di restituire quanto indebitamente ricevuto al vero titolare, e tale situazione può integrare rilevanza penale se sussiste l'animus di appropriarsi.
  • In sede processuale, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare la sentenza quando ritiene che il giudice di merito abbia errato nella qualificazione giuridica dei fatti o nell'applicazione dei principi giuridici consolidati.

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