Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/01/2019 n. 1951 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità all'imposta di registro proporzionale del 3% dei finanziamenti infruttiferi, per complessivi 8.160.019 euro, versati dai soci alla società per l'acquisto e la ristrutturazione di un complesso immobiliare turistico. I contribuenti sostenevano che il verbale dell'assemblea del 3 giugno 2002 fosse un atto interno societario o un apporto al capitale di rischio, privo degli elementi necessari per configurare un contratto di finanziamento e quindi non soggetto a registrazione. Contestavano inoltre la tempestività dell'accertamento e chiedevano la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione del verbale assembleare come scrittura privata non autenticata avente contenuto patrimoniale, relativa a un finanziamento infruttifero dei soci alla società, soggetto a imposta di registro in termine fisso ai sensi dell'art. 9 della tariffa, parte prima, del D.P.R. n. 131/1986. La Corte ha escluso la decadenza dell'Agenzia delle Entrate, considerando tempestivo l'avviso di liquidazione notificato il 21 aprile 2008, e ha confermato l'applicazione delle sanzioni, non ravvisando un'oggettiva incertezza normativa. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 13.000 euro, oltre agli ulteriori oneri dovuti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, parte prima, art. 9

    Gli atti aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, inclusi i finanziamenti dei soci alla società, sono soggetti all'imposta di registro in termine fisso. La qualificazione dipende dalla sostanza economica e dalla volontà negoziale espressa, non dal semplice fatto che l'atto sia inserito in un verbale assembleare.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, tariffa, parte prima, art. 4

    La disposizione riguarda gli atti societari relativi al capitale sociale, come conferimenti e aumenti di capitale. Non si applica ai versamenti che costituiscono finanziamenti rimborsabili dei soci, anche se effettuati nell'interesse della società.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76

    Per gli atti soggetti a registrazione obbligatoria non presentati, l'imposta può essere richiesta entro cinque anni dal momento in cui la registrazione avrebbe dovuto essere eseguita o dal verificarsi del presupposto per la registrazione d'ufficio, tenendo conto delle eventuali sospensioni previste dalla legge.

  • Codice civile, artt. 1321, 1325, 1326, 1346 e 1372

    Le norme disciplinano nozione, elementi essenziali, conclusione, determinabilità dell'oggetto ed efficacia del contratto. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che il contenuto del verbale e l'esecuzione dei versamenti rendessero sufficientemente chiaro l'impegno dei soci a finanziare la società.

  • Codice di procedura civile, art. 360

    I motivi di ricorso per cassazione devono riguardare specifiche violazioni di legge, vizi processuali o vizi motivazionali. Non è sufficiente contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione dei fatti o della volontà delle parti.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Tuttavia, l'omessa pronuncia può non comportare cassazione con rinvio quando la questione sia manifestamente infondata e possa essere decisa direttamente dalla Corte.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11

    La disposizione rileva ai fini della sospensione dei termini di decadenza considerati nel calcolo della tempestività dell'azione dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 111, comma 2, Costituzione

    I principi di ragionevole durata del processo ed economia processuale consentono alla Corte di cassazione, in determinate condizioni, di decidere direttamente una questione senza rinviare la causa al giudice di merito.

Massime di principio

  • Un versamento dei soci è normalmente qualificabile come finanziamento, e non come conferimento al capitale, quando prevede o implica la restituzione delle somme, anche se infruttifero. In tal caso può essere soggetto all'imposta di registro prevista per gli atti a contenuto patrimoniale.
  • La circostanza che l'impegno sia contenuto in un verbale assembleare non rende automaticamente l'atto una mera deliberazione interna esente da registrazione: occorre esaminare il contenuto sostanziale, la volontà delle parti e gli effetti economici dell'operazione.
  • Per distinguere finanziamento e apporto patrimoniale è decisivo verificare se le somme siano rimborsabili oppure definitivamente destinate al patrimonio sociale o al capitale. La denominazione utilizzata dalle parti non è determinante.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia interpretato male un documento: occorre indicare la specifica violazione dei criteri legali di interpretazione o un effettivo vizio della motivazione, riportando nel ricorso le parti rilevanti dell'atto.
  • La contestazione della decadenza dell'Amministrazione deve essere collegata alla data in cui sorgeva l'obbligo di registrazione e al termine applicabile, considerando eventuali norme di sospensione. Se l'operazione è valutata unitariamente, il termine può essere calcolato con riferimento all'atto e all'operazione complessiva ritenuti imponibili.
  • La disapplicazione delle sanzioni richiede un'incertezza normativa oggettiva e qualificata sull'interpretazione della disciplina, non la semplice difficoltà del contribuente o una controversia sulla qualificazione concreta dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.