Cassazione Penale, Sentenza n. 10364/2022 del 24/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della responsabilità penale per riciclaggio contestata in primo e secondo grado, articolando più censure: 1) mancanza di contributo causale rispetto alla condotta di riciclaggio, poiché non avrebbe avuto la disponibilità dei trattori rubati e non avrebbe potuto alterarne gli estremi identificativi; 2) assenza dell'elemento psicologico richiesto (consapevolezza della provenienza illecita), dal momento che l'imputato avrebbe agito nell'esecuzione di una commessa lavorativa sulla base di documenti che apparentemente attestavano il trasporto; 3) mancata derubricazione in ricettazione o tentata ricettazione, poiché mancherebbe la volontà di occultamento; 4) eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (incensuratezza, regolare attività lavorativa, somministrazione di documenti falsi da parte di terzi).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione dei giudici di merito: la condotta del ricorrente fu considerata contributo causale all'attività volta a trasferire i beni in luogo idoneo a rendere difficile l'identificazione della provenienza delittuosa; le anomalie documentali e le circostanze del ritrovamento (attrezzature per il carico, modalità di occultamento, collegamento con terze persone) escludono la verosimiglianza di un incarico regolare e giustificano l'imputazione. L'elemento psicologico è stato ritenuto desumibile dall'accettazione del rischio e dalle anomalie oggettive. La ricostruzione esclude la tentata fattispecie in quanto l'alterazione degli identificativi era già intervenuta. La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche sono stati considerati adeguatamente motivati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norma processuale che consente alla Corte di cassazione di pronunciare sulla ripartizione delle spese processuali; qui applicata per condannare il ricorrente alle spese a seguito del rigetto del ricorso.
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Norma sostanziale che disciplina il reato di riciclaggio (reimpiego, trasferimento o occultamento di cose provenienti da delitto). Pur non essendo espressamente citata nella motivazione riportata, la decisione si fonda sull'accertamento degli elementi tipici del riciclaggio: condotta di trasferimento/occultamento e consapevolezza o accettazione del rischio circa la provenienza illecita dei beni.
Massime di principio
- La partecipazione al trasporto e alla collocazione di beni di provenienza illecita in luoghi o condizioni idonee a ostacolarne l'identificazione può integrare il reato di riciclaggio anche se l'imputato non ha materialmente alterato i numeri identificativi, purché si dimostri un contributo causale all'operazione di occultamento.
- La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta dal complesso di elementi fattuali e dalle anomalie documentali; non è necessario che vi sia prova diretta della conoscenza se risulta l'accettazione del rischio (dolo eventuale).
- La mera esibizione di documenti che sembrano giustificare un incarico lavorativo non esclude automaticamente la responsabilità se gli elementi oggettivi (incongruenze, modalità di occultamento, collegamenti con terzi) rendono non verosimile la buona fede.
- La qualificazione della condotta come tentata o consumata dipende dalla cronologia degli atti: se l'alterazione degli identificativi è avvenuta prima del segmento di condotta contestato, l'agevolazione/trasporto integra la fattispecie consumata di riciclaggio e non il tentativo.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito: il loro diniego è legittimo quando emergono elementi di organizzazione, professionalità o preordinazione dell'azione delittuosa.
- La Corte di cassazione non può rivedere librettamente la valutazione probatoria del merito; può annullare solo per vizi di motivazione, illogicità o violazione di legge nella ricostruzione dei fatti.
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