Sentenza n. 1513/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate in tre sentenze del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alle sentenze nn. 472 del 2 aprile 2025, 475 del 3 aprile 2025 e 884 del 18 giugno 2025 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, tutte passate in giudicato e contenenti la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario. Le sentenze erano state notificate al Ministero tramite PEC tra il 3 e il 29 luglio 2025. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il ricorrente ha notificato e depositato il ricorso per ottemperanza il 7 maggio 2026, chiedendo il pagamento delle somme ancora dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato all’ufficio ministeriale territorialmente competente di procedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate nelle tre sentenze del Tribunale di Firenze, se e nella misura in cui risultino ancora dovute, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, disponendo che provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti necessari e senza diritto al compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Disciplina il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni e consente, in caso di persistente mancato pagamento, l’emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso ai sensi del comma 2.
art. 475 c.p.c.
È richiamato in relazione alla notificazione delle sentenze al Ministero tramite PEC ai fini dell’esecuzione.
Massime di principio
- Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute da una pubblica amministrazione in forza di un titolo giudiziale, il creditore può agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’obbligo pecuniario.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a spese di lite distratte, il difensore dichiaratosi antistatario è legittimato a chiedere il pagamento direttamente in proprio favore delle somme liquidate dal giudice della cognizione, nei limiti in cui risultino ancora dovute.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, per provvedere agli adempimenti necessari in caso di persistente inerzia.
- Per l’esecuzione di condanne pecuniarie a carico di una pubblica amministrazione, il pagamento può essere disposto anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.
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