Sentenza n. 479/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia - della deliberazione n. 12 del 4 novembre 2025 del Presidente del Consiglio di amministrazione di Publicasa S.p.A., avente ad oggetto «Misura PNRR Missione 7 – Investimento 17, l’Efficientamento dell’Edilizia Residenziale Pubblica – approvazione dell’esito della valutazione comparativa delle proposte ricevute per l’individuazione del candidato promotore»; - di ogni altro atto ad essa conseguente e presupposto, ancorché incognito, ivi espressamente compresi: i) il documento allegato all’impugnata deliberazione recante «valutazione comparativa delle proposte ricevute per l’individuazione del candidato promotore»; ii) l’avviso di individuazione delle proposte ai sensi dell’art. 193, commi 17 e 5, del D. Lgs. 36/2023; iii) l’avviso di indizione di procedura di partenariato pubblico privato sotto forma di project financing di cui all’art. 193, commi 2 e 16, d. lgs n. 36/2023 del 28 maggio 2025; iv) la deliberazione n. 3 del 3 luglio 2025 di Publicasa S.p.A. concernente l’affidamento alla società Audita s.r.l. del servizio di supporto alla gestione delle procedure istruttorie e contrattuali per l’attuazione dell’Efficientamento dell’Edilizia Residenziale Pubblica attraverso la Misura PNRR Missione 7 - Investimento 17.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione di approvazione dell'esito della valutazione comparativa delle proposte per l'individuazione del candidato promotore, con gli atti presupposti e conseguenti relativi alla procedura di partenariato pubblico-privato in project financing
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del Presidente del Consiglio di amministrazione di Publicasa S.p.A. concernente l'esito della valutazione comparativa delle proposte ricevute per l'individuazione del candidato promotore nell'ambito della Misura PNRR Missione 7 – Investimento 17, relativa all'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica. Sono stati impugnati anche il documento di valutazione comparativa, gli avvisi relativi all'individuazione delle proposte e all'indizione della procedura di partenariato pubblico-privato in forma di project financing, nonché l'affidamento a una società privata del servizio di supporto alla gestione delle procedure istruttorie e contrattuali. La ricorrente deduceva plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, senza che il testo della sentenza ne specifichi analiticamente i singoli profili. La domanda cautelare era stata respinta con precedente ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione del 5 febbraio 2026 con cui la ricorrente aveva manifestato di non avere ulteriore interesse alla definizione del giudizio. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, né la legittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti in ragione della complessità della questione controversa.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
La sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente, comporta la definizione del giudizio con pronuncia di improcedibilità senza esame del merito.
art. 193, commi 2, 5, 16 e 17, d.lgs. 36/2023
Le disposizioni sono richiamate nell'individuazione degli avvisi e della procedura di partenariato pubblico-privato in forma di project financing oggetto di impugnazione; la sentenza non ne svolge un'interpretazione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, quando il venir meno dell'interesse alla decisione risulta acquisito al processo.
- La pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito dei vizi di legittimità dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
- La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della complessità della questione oggetto del giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 525/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 519/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 520/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 521/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 522/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 6 mar 2026Sentenza n. 523/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →