Cassazione Penale, Sentenza n. 5106/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa alla società "Legnoin s.r.l.", deducendo violazione di norme processuali (art. 178 c.p.p.). Sostiene che, nel giudizio d'appello celebrato per iscritto ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020, il Procuratore generale non ha depositato le proprie conclusioni entro il termine previsto (scaduto il 3/04/2023), avendole depositate solo l'11/04/2023; la difesa aveva eccepito tempestivamente la nullità per violazione del termine e per lesione del diritto di difesa
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che, nel giudizio cartolare d'appello in regime emergenziale, il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale, sebbene il Procuratore sia stato regolarmente chiamato, non determina nullità: al più il giudice è esentato dall'obbligo di prenderle in esame. Nel caso concreto la Corte d'appello non ha tenuto conto delle conclusioni tardive (che chiedevano la conferma della sentenza impugnata) e queste non hanno inciso sull'argomentazione decisoria. Perciò non sussiste la nullità invocata. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere nullità per violazione dei termini; la Corte non ha ritenuto applicabile la nullità derivante dal ritardo del Procuratore generale nel giudizio cartolare d'appello
art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020
art. 23-bis d.l. n.137/2020
Disciplina la trattazione scritta (giudizio cartolare) in appello durante il periodo emergenziale; il giudizio si è svolto secondo tale disciplina, condizionando la valutazione dell'effetto del deposito tardivo delle conclusioni
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per analogia giurisprudenziale: la tardività delle richieste o memorie delle parti (incluso il Procuratore) comporta, di regola, solo l'esclusione dall'esame di tali atti, non la nullità del procedimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio cartolare d'appello celebrato in base alla disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. n.137/2020), il deposito tardivo delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente la nullità del procedimento
- La tardività delle conclusioni del pubblico ministero può comportare solo che tali conclusioni non siano prese in considerazione dal giudice; se il giudice non si è avvalso delle conclusioni tardive, non sussiste danno difensivo idoneo a provocare l'annullamento
- Per ottenere l'annullamento occorrerebbe dimostrare che il ritardo abbia effettivamente inciso sul diritto di difesa o abbia influenzato il contenuto della decisione
- È utile eccepire tempestivamente eventuali violazioni procedurali, ma l'eccezione da sola non garantisce l'accoglimento se il ritardo non ha prodotto effetti decisivi
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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