Cassazione Penale, Sentenza n. 1317/2025 del 13/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano dell'11/09/2024 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del GIP di Brescia del 9/05/2006 (irrevocabile il 5/06/2006). La revoca si fondava sul fatto che il ricorrente aveva subito una successiva condanna (Tribunale di Busto Arsizio, 11/02/2012, irrevocabile il 13/05/2014). Il ricorrente ha denunciato violazione di legge (art. 172 cod. pen.) sostenendo che il termine di prescrizione della pena sospesa (dieci anni per la pena di 1 anno e 6 mesi) decorre dal giorno in cui divenne irrevocabile la sentenza che ha determinato l'eseguibilità della pena (cioè il 13/05/2014) e quindi sarebbe spirato il 13/05/2024, anteriormente alla decisione di revoca; ha anche dedotto carenza/contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo principale: la prescrizione della pena sospesa decorre dal momento in cui si verifica la condizione che rende la pena eseguibile, ossia dall'irrevocabilità della sentenza di condanna che ha determinato la revoca (dies a quo = 13/05/2014). Poiché il termine di dieci anni previsto per la pena di 1 anno e 6 mesi era già decorso alla data della camera di consiglio dell'11/09/2024, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
comma primo e comma quinto
La Corte interpreta l'art. 172 nel senso che il dies a quo della prescrizione della pena sospesa coincide con il momento in cui la pena diviene eseguibile, ossia con l'irrevocabilità della decisione che determina la revoca del beneficio (sentenza di condanna successiva).
art. 606 c) cod. proc. pen.
Richiamato quale criterio di impugnazione in cassazione (vizio di violazione di legge), utilizzato dal ricorrente per contestare l'errata applicazione dell'art. 172.
art. 444 cod. proc. pen.
Rilevato solo per indicare la natura della pena applicata (1 anno e 6 mesi con procedimento ex art. 444); non incide sul principio di decorrenza della prescrizione stabilito dall'art. 172.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento alle modalità di esposizione sintetica del ricorso in cassazione (formulazione del ricorso).
Massime di principio
- La prescrizione della pena sospesa decorre dal momento in cui la pena diventa eseguibile, cioè dall'irrevocabilità della sentenza che determina la revoca del beneficio (dies a quo = data di definitività della condanna successiva).
- Se, alla data in cui il giudice dell'esecuzione dispone la revoca, il termine di prescrizione già è spirato, la revoca è inefficace e l'atto impugnabile può essere annullato; in tali casi la Cassazione può annullare senza rinvio.
- Nelle controversie sulla revoca della sospensione condizionale è essenziale calcolare con precisione le date rilevanti: data di irrevocabilità della sentenza originaria che ha concesso il beneficio, data di irrevocabilità della sentenza che ne ha determinato l'eseguibilità, e la durata del termine prescrizionale applicabile.
- Il giudice dell'esecuzione, prima di revocare il beneficio, deve considerare l'eventuale estinzione per prescrizione della pena: la mera adozione del provvedimento di revoca non sposta il dies a quo della prescrizione.
- Il rispetto del contraddittorio è obbligatorio nei procedimenti di revoca: eventuali provvedimenti adottati de plano possono essere annullati per violazione del diritto al contraddittorio, come già affermato dalla giurisprudenza citata nel caso.
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