Sentenza n. 337/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a. della Determina Dirigenziale n. 1187 del 10.12.2025, con la quale il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha disposto l'aggiudicazione della procedura indetta per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione pista ciclabile lungo il Tanagro" (CIG. B72793D440) in favore del Consorzio ITM; b. della nota prot. n. 18659 dell'11.12.2025 con la quale il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha comunicato ai concorrenti l'intervenuta adozione del provvedimento sub. a); c. della nota pec dell'11.12.2025 di trasmissione dei provvedimenti sub. a) e sub. b); d. della proposta di aggiudicazione contenuta del verbale n. 8 del 14.11.2025; e. di tutti i verbali di gara (di seduta pubblica e riservata), e segnatamente del verbale n. 1 del 10.09.2025, n. 2 dell'11.09.2025, n. 3 del 17.09.2025, n. 4 del 22.09.2025, n. 5 del 02.10.2025, n. 6 del 29.10.2025, n. 7 del 05.11.2025 e n. 8 del 14.11.2025 nella parte in cui hanno ammesso ed attribuito punteggi in favore del Consorzio ITM collocandolo al primo posto nella graduatoria e nella parte in cui hanno attivato il soccorso istruttorio in favore del Consorzio ITM ed hanno ritenuto il riscontro del concorrente idoneo; f. della nota prot. n. 16774 del 05.11.2025 di richiesta chiarimenti al Consorzio ITM; g. ove e per quanto occorra del punto 16 del Disciplinare nella parte in cui la previsione per cui " in caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà valido quello allegato a lettere " trovi applicazione in caso di contrasto con dati economici al di fuori del dettaglio di offerta economica: h. ove e per quanto occorra, della fase di comprova dei requisiti e del relativo esito; i. ove e per quanto occorra del bando e del disciplinare di gara se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; l. di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti; nonché per l'accertamento in sede di giurisdizione esclusiva del diritto della ricorrente, ai sensi dell'art. 133 del c.p.a., all'aggiudicazione dell'appalto, con eventuale declaratoria di inefficacia del contratto, nelle more eventualmente stipulato e subentro nell'affidamento, ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, con richiesta di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO STABILE I.T.M. - INFRASTRUTTURE TERRESTRI E MARITTIME il 3\2\2026: a - della determina dirigenziale dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni n. 1187/2025 di approvazione dei verbali di gara, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta di Quagliariello Infrastrutture collocandola al secondo posto della graduatoria con punti 76.55; b – ove occorra, dei verbali di gara di ammissione delle imprese in gara, di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi, con riferimento alla Quagliariello Infrastrutture; c - ove e per quanto occorra, della fase di verifica dei requisiti ove espletata e conclusa dalla Stazione appaltante; e - di ogni altro atto anteriore, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi del Consorzio ITM.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione al Consorzio ITM della gara per la realizzazione della pista ciclabile lungo il Tanagro, con i relativi verbali e atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura, chiedendo l'annullamento, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione, l'eventuale declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, oppure il risarcimento per equivalente. Ha dedotto: la violazione della separazione tra offerta tecnica ed economica, perché l'offerta tecnica dell'aggiudicatario conteneva prezzi e importi delle migliorie; l'indeterminatezza dell'offerta economica per la presenza di importi discordanti; l'illegittimo ricorso al soccorso istruttorio; l'erroneità del ribasso del 20,05%; l'inosservanza del costo minimo della manodopera, con riferimento a una specifica lavorazione; l'illegittima valutazione del chiarimento reso dall'aggiudicatario, ritenuto modificativo dell'offerta; e l'omessa verifica dei requisiti della consorziata indicata. L'aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale per ottenere l'esclusione della seconda classificata o, in subordine, la rideterminazione del punteggio tecnico attribuitole.
La decisione
Il ricorso principale è stato respinto in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il giudice ha ritenuto infondato il motivo sulla commistione tra offerta tecnica ed economica, affermando che il divieto tutela la segretezza dell'offerta economica ma non impedisce l'indicazione, nell'offerta tecnica, di elementi economici collegati alle soluzioni qualitative, purché non consentano di ricostruire l'offerta economica complessiva. Nel caso concreto, i prezzi riguardavano soltanto le migliorie e non disvelavano l'offerta complessiva. È stata esclusa anche l'indeterminatezza dell'offerta: negli appalti a corpo il ribasso percentuale costituisce l'elemento economico essenziale, mentre il computo metrico estimativo ha valore indicativo; inoltre, l'importo discordante era riconducibile a un errore materiale relativo al costo della manodopera, correttamente chiarito e rettificato senza modificare l'offerta. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto legittimo perché limitato a chiarire e correggere un errore materiale di sommatoria relativo a una voce del computo, senza integrazione o modifica dell'offerta. È stata respinta anche la censura sul ribasso, poiché il disciplinare richiedeva il computo metrico estimativo globale, quello degli interventi manutentivi successivi al collaudo e l'offerta economica, senza quantificare l'importo o la durata delle manutenzioni in modo tale da imporre il calcolo prospettato dalla ricorrente. La censura sul costo della manodopera è stata respinta perché tale costo deve essere valutato con riferimento all'intero appalto e non a una singola lavorazione; la verifica di anomalia riguarda la sostenibilità complessiva dell'offerta e non errori atomistici, nell'ambito della discrezionalità tecnica della stazione appaltante. È stata infine esclusa la violazione relativa alla verifica dei requisiti, risultando controllati sia il Consorzio ITM sia la consorziata indicata. Il ricorso incidentale dell'aggiudicatario è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale rende intangibile l'aggiudicazione e conserva all'aggiudicatario il bene della vita conseguito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è manifestamente infondata, come ritenuto per il ricorso principale.
art. 133 c.p.a.
ai sensi dell'art. 133 del c.p.a.
Richiamato quale fondamento della giurisdizione esclusiva per la domanda relativa all'aggiudicazione dell'appalto.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
art. 101 co. 3 Codice dei Contratti
Il giudice ha ritenuto non violati i limiti del soccorso istruttorio, essendo il chiarimento limitato alla correzione di un errore materiale senza integrazione dell'offerta.
art. 97 Cost.
art. 97 della Costituzione
Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica è ricondotto ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio.
art. 42, comma 1, c.p.a.
articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Richiamato per dichiarare improcedibile il ricorso incidentale dell'aggiudicatario per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
articoli 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Consente la declaratoria di improcedibilità quando l'interesse alla decisione viene meno; qui l'interesse dell'aggiudicatario è venuto meno dopo il rigetto del ricorso principale.
Massime di principio
- Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, derivante dal principio di segretezza dell'offerta economica, non opera in senso assoluto o formalistico: nell'offerta tecnica possono essere indicati elementi economici necessari a descrivere soluzioni qualitative, purché non consentano di ricostruire l'offerta economica complessiva né anticipino il prezzo globale dell'appalto.
- Negli appalti a corpo, quando il disciplinare individua il ribasso percentuale come elemento dell'offerta economica, il computo metrico estimativo ha valore meramente indicativo e le discordanze interne al computo non determinano necessariamente l'indeterminatezza dell'offerta.
- Il soccorso istruttorio è ammissibile per chiarire o correggere un errore materiale di calcolo già desumibile dall'offerta, purché l'intervento non comporti integrazione, alterazione o modifica sostanziale della proposta negoziale.
- Il costo della manodopera e la sostenibilità dell'offerta devono essere valutati con riferimento all'economia complessiva dell'appalto, non mediante l'esame atomistico di una singola voce. La verifica di anomalia mira all'affidabilità globale dell'offerta e il relativo apprezzamento tecnico-discrezionale è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, errore macroscopico o illogicità evidente.
- Quando il ricorso principale contro l'aggiudicazione è respinto, l'aggiudicatario conserva definitivamente il bene della vita conseguito e viene meno l'interesse alla decisione del ricorso incidentale diretto a contestare l'ammissione o il punteggio del ricorrente principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 420/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 422/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 311/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 313/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 18 feb 2026Sentenza n. 314/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →