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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione quarta) n. 59/2026.

Giustizia amministrativa202600114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti regionali recanti il diniego dell’istanza di mantenimento del chiosco per l’intero anno solare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa esercente)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto la richiesta di sospensione degli atti gravati. La controversia riguarda il diniego dell’istanza volta a consentire il mantenimento del chiosco per l’intero anno solare. L’appellante ha evidenziato che l’immediata rimozione del chiosco, conseguente al diniego, sarebbe stata seguita senza sostanziale soluzione di continuità dal suo rimontaggio in vista dell’avvio della stagione balneare, fissato al 1° aprile 2026, prospettando così un pregiudizio concreto derivante dall’esecuzione degli atti nelle more della definizione del giudizio di merito.

La decisione

Il CGARS ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è motivata dalla considerazione che, allo stato, la rimozione del chiosco e il suo successivo rimontaggio a breve distanza temporale, in vista dell’inizio della stagione balneare, avrebbero determinato un pregiudizio tale da giustificare la tutela cautelare. Le spese della fase d’appello sono state compensate. Gli atti sono stati trasmessi al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al giudice amministrativo ed è stato indicato quale base processuale dell’impugnazione dell’ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la rimozione di una struttura destinata a essere rimontata a breve distanza temporale per l’avvio della stagione di esercizio può integrare un pregiudizio cautelare concreto e attuale, idoneo a giustificare la riforma del diniego della tutela cautelare.
  • Quando la decisione cautelare d’appello accoglie la domanda, il giudice può trasmettere gli atti al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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