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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 23035 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava la legittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata su alcuni immobili, sostenendo principalmente di non aver ricevuto regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e di non essere stata previamente posta in condizione di presentare osservazioni o effettuare il pagamento. Deduceva inoltre l'erronea applicazione dell'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, ritenendo necessaria una preventiva intimazione di pagamento decorso più di un anno dalla notifica delle cartelle, oltre a vizi di motivazione, notificazione e regolazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il sesto motivo, ma per una ragione diversa da quella prospettata dalla contribuente: l'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973 non si applica all'iscrizione ipotecaria, che non costituisce un atto di espropriazione forzata, bensì una misura cautelare o procedura alternativa. Tuttavia, richiamando le Sezioni Unite n. 19667/2014, la Corte ha stabilito che, prima dell'iscrizione ipotecaria, l'Amministrazione deve comunicare al contribuente l'intenzione di procedere, concedendogli un termine per difendersi o pagare. L'omessa instaurazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell'iscrizione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata; la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della società e compensando integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non costituisce atto dell'espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria.

    L'iscrizione ipotecaria è una misura cautelare o alternativa all'esecuzione forzata e può essere effettuata senza la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, dello stesso decreto.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2

    È prescritta per l'ipotesi in cui l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento.

    La preventiva intimazione di pagamento dopo il decorso di un anno è necessaria per avviare l'espropriazione forzata, ma non per procedere all'iscrizione ipotecaria.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 77, comma 2-bis

    Il termine può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative, in trenta giorni.

    Prima dell'iscrizione ipotecaria deve essere concesso al contribuente un termine, normalmente di trenta giorni, per presentare osservazioni o provvedere al pagamento.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 26

    È stato invocato dalla contribuente con riferimento alla regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento della censura sul contraddittorio preventivo.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    È stato richiamato in relazione alle modalità di notificazione degli atti tributari; la Corte non ha esaminato nel merito tale profilo, avendo accolto il ricorso per la violazione del contraddittorio endoprocedimentale.

  • Artt. 137 e seguenti c.p.c.

    Sono stati richiamati per contestare le modalità di notificazione delle cartelle e degli atti presupposti; le relative doglianze sono state dichiarate assorbite.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19

    È stato richiamato in relazione all'impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria e dei relativi vizi derivati dalla mancata notifica degli atti presupposti; il punto non è stato deciso autonomamente.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • Artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Sono stati richiamati a fondamento del diritto del contribuente alla partecipazione al procedimento e al contraddittorio prima dell'iscrizione ipotecaria.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria per debiti tributari non equivale all'inizio di un'espropriazione forzata; pertanto, di regola, non richiede la preventiva intimazione prevista dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973.
  • Prima di iscrivere ipoteca, l'agente della riscossione deve informare il contribuente e concedergli un termine, normalmente di trenta giorni, per pagare o presentare osservazioni.
  • La mancata comunicazione preventiva e la conseguente violazione del contraddittorio endoprocedimentale possono determinare la nullità dell'iscrizione ipotecaria, anche se il contribuente ha richiamato una norma non pertinente, purché abbia sostanzialmente dedotto la mancata possibilità di difendersi prima dell'iscrizione.
  • In un giudizio contro l'iscrizione ipotecaria è comunque importante verificare anche la regolare notifica delle cartelle e degli altri atti presupposti, benché tali questioni possano risultare assorbite se il giudice accoglie già la censura relativa al contraddittorio preventivo.
  • L'ipoteca conserva i suoi effetti fino a quando un giudice ne dichiari l'illegittimità; la contestazione deve quindi essere proposta tempestivamente e adeguatamente documentata.

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