Cassazione Penale, Sentenza n. 25005/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro del 26/02/2024 che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Il ricorrente contestava che la Corte della riparazione avesse riconosciuto la "colpa grave" ostativa alla riparazione basandosi su motivazione apparente, omissione di motivazione e su elementi eccentrici rispetto al devolutum, in particolare su una intercettazione in cui il ricorrente non era interlocutore e su frequentazioni con soggetti poi riconosciuti appartenenti al clan (MICELI, DOMENICANO). Sosteneva che la gravità indiziaria per l'associazione mafiosa era stata esclusa sin dalle indagini e che le frequentazioni erano occasionali e non idonee a giustificare la cautela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non si trattasse di ingiustizia formale ma di ingiustizia sostanziale, poiché il titolo cautelare era fondato anche su altre fattispecie (illeciti relativi a detenzione/porto/ricettazione di armi ed esplosivi) che legittimavano la misura. Ha confermato il principio che il giudice della riparazione deve valutare ex ante, con autonomo percorso logico-motivazionale, se il detenuto abbia concorso con dolo o colpa grave a cagionare la custodia cautelare, utilizzando gli elementi investigativi non esclusi o neutralizzati nel giudizio di merito. Ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui le intercettazioni e le immagini che ritraevano il MAZZA in contiguità con esponenti del clan dimostravano una condotta gravemente colposa idonea a escludere il diritto alla riparazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave
La Corte richiama che l'esistenza di dolo o colpa grave è causa impeditiva del diritto alla riparazione; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa valutando tutti gli elementi probatori utilizzabili e compiendo una valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio di merito.
art. 416-bis c.p.
La gravità indiziaria relativa al reato associativo (416-bis) poteva essere esclusa, ma ciò non neutralizza automaticamente il titolo cautelare se sussistono altre contestazioni punibili che giustificano la misura.
artt. 273, 274 e 280 c.p.p.
Norme indicate dalla Corte per ricordare che, ai fini della legittimità della misura cautelare, erano presenti anche altre fattispecie procedurali/contestazioni (legate a detenzione/porto/ricettazione di armi ed esplosivi) che potevano reggere il provvedimento restrittivo.
art. 125 comma 3 c.p.p.
Richiamata dalla difesa come presunta violata (motivazione apparente), ma la Corte ne ha ritenuto infondata la censura: il criterio di motivazione richiesto è stato ritenuto rispettato nella misura in cui il giudice della riparazione ha fornito un percorso logico per ritenere la colpa grave.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione il giudice compie una valutazione autonoma ed ex ante della condotta del detenuto: non si giudica la sussistenza del reato ma se la condotta ha formato la falsa apparenza di colpevolezza inducendo la custodia cautelare.
- La produzione di intercettazioni, immagini e relazioni con soggetti ritenuti criminali può integrare prova di colpa grave anche se tali elementi non hanno portato a condanna nel processo di merito, purché non siano stati espressamente esclusi o neutralizzati dal giudice di assoluzione.
- L'esclusione della gravità indiziaria rispetto a una specifica imputazione (es. associazione mafiosa) non esclude automaticamente il diritto alla riparazione se la misura cautelare era fondata anche su altre contestazioni idonee a giustificare la restrizione della libertà.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sul giudice della riparazione è limitato al controllo della correttezza logico-giuridica della motivazione; non sostituisce la valutazione di merito riservata al giudice che ha acquisito e valutato le fonti d'indagine.
- Per ottenere la riparazione il richiedente deve dimostrare (o il giudice deve accertare d'ufficio) che non ha contribuito alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; frequenti o significative contiguità con soggetti criminali sono elementi che possono precludere l'indennizzo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24978/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24979/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24980/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24981/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24982/2025 del 08/07/2025
- Sentenza penale · 8 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 24983/2025 del 08/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →