Cassazione Penale, Sentenza n. 29801/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due indagati raggiunti da una prima ordinanza cautelare di custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 22 novembre 2025 per associazione a delinquere, truffa e intestazione fittizia. Dopo aver chiesto senza successo la declaratoria di inefficacia della misura per asserita scadenza dei termini massimi di fase, gli indagati hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12 marzo 2026 che aveva rigettato l'appello cautelare contro il diniego. I motivi di ricorso erano tre: (1) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e travisamento del fatto, sostenendo che il pubblico ministero conoscesse già l'informativa del 25 luglio 2025 e avesse quindi a disposizione un compendio indiziario sufficiente prima del giudizio immediato del 18 settembre 2025; (2) violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione, per la mancata applicazione della retrodatazione automatica dei termini, assumendo che la seconda ordinanza cautelare fosse stata emessa nel medesimo contesto procedimentale o comunque per fatti connessi e anteriori alla prima misura; (3) violazione degli artt. 297, comma 3, c.p.p. e 81 c.p., con carenza di motivazione, per non avere il tribunale riconosciuto il vincolo di continuazione tra il reato associativo e i reati-fine, che la difesa assumeva già programmati sin dall'origine del sodalizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendo infondati il primo e il secondo motivo e manifestamente infondato il terzo. Ha affermato che non vi era identità del fatto tra i due procedimenti cautelari, ma soltanto connessione qualificata; che la seconda ordinanza si fondava su informative successive e su un quadro investigativo non ancora concretamente desumibile al momento del giudizio immediato del primo procedimento; e che la valutazione sulla conoscibilità degli atti e sulla sussistenza della connessione qualificata era sorretta da motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità. Quanto alla continuazione tra associazione e reati-fine, ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui i reati-scopo devono risultare già programmati al momento dell'adesione al sodalizio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, con trasmissione di copia al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, c.p.p.
La retrodatazione dei termini di custodia cautelare opera automaticamente solo nell'ipotesi di identità del fatto; nei casi di fatti diversi connessi, richiede che i fatti successivi siano anteriori alla prima ordinanza e che gli elementi a loro fondamento fossero già desumibili dagli atti alla data rilevante, e comunque prima del giudizio immediato relativo ai fatti della prima misura.
art. 12, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Richiamato quale base della connessione qualificata tra i procedimenti cautelari, ma la connessione non è stata ritenuta sufficiente da sola a far operare la retrodatazione automatica.
art. 81 c.p.
Il vincolo della continuazione tra associazione per delinquere e reati-fine è riconoscibile solo se i reati-scopo risultano già programmati al momento dell'adesione al sodalizio e costituiscono attuazione dell'originario programma criminoso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
In mancanza di rimessione in libertà, deve essere trasmessa copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dal comma 1-bis.
art. 94, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in relazione agli adempimenti penitenziari conseguenti alla decisione che non comporta liberazione dell'indagato.
Massime di principio
- Ai fini della retrodatazione dei termini custodiali ex art. 297, comma 3, c.p.p., non basta la mera identità del contesto investigativo o la connessione tra i fatti: occorre distinguere tra identità del fatto, che comporta automatismo, e fatti diversi, per i quali serve anche la precedente desumibilità dagli atti del quadro indiziario idoneo alla misura.
- La desumibilità dagli atti non coincide con la semplice conoscenza della notizia di reato o di elementi storici: è necessario che, al momento rilevante, sia già formato un compendio indiziario grave, completo e concretamente valutabile come base per una nuova richiesta cautelare.
- Nella verifica della desumibilità va considerato il tempo ragionevolmente necessario all'ufficio requirente per esaminare e valorizzare le informative di polizia giudiziaria; tale apprezzamento è di merito e si può censurare in cassazione solo per illogicità manifesta, travisamento o motivazione apparente.
- La connessione qualificata tra più procedimenti cautelari, anche se riconosciuta, non implica automaticamente la retrodatazione se i fatti oggetto della seconda ordinanza risultano autonomamente ricostruiti su base investigativa successiva e con elementi innovativi.
- Il vincolo della continuazione tra reato associativo e reati-fine richiede che i reati-scopo siano già inseriti nel programma criminoso al momento dell'adesione al sodalizio; non è sufficiente una generica serialità delittuosa o la sola comunanza di finalità criminose.
- Le valutazioni sulla connessione qualificata, sulla desumibilità degli atti e sulla programmazione originaria dei reati-scopo sono tipici apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non possono essere rivalutati in cassazione sotto forma di semplice dissenso ricostruttivo.
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