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Direttiva 2006/20

Direttiva 2006/20/CE della Commissione, del 17 febbraio 2006 , che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua al progresso tecnico l’allegato II della direttiva 70/221/CEE, rafforzando le condizioni di prova dei dispositivi di protezione posteriore antincastro e aumentando il livello di forza da sopportare. Introduce inoltre regole specifiche per i veicoli con sospensioni particolari e per quelli dotati di sponda elevatrice. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro l’11 marzo 2007, con applicazione delle disposizioni nazionali dalla stessa data, e applicare nuovi divieti di omologazione e di commercializzazione secondo scadenze differenziate (11 settembre 2007 e 11 marzo 2010).

Modifica tecnica della direttiva 70/221/CEE sui serbatoi di carburante e sui dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei rimorchi, con rafforzamento dei requisiti di prova e disciplina specifica per i veicoli con sponda elevatrice.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli a motore e ai loro rimorchi soggetti alla direttiva 70/221/CEE, in particolare ai dispositivi di protezione posteriore antincastro come componenti/entità tecniche nell’ambito dell’omologazione CE e nazionale. Le modifiche incidono sulle condizioni di prova e sui requisiti di installazione dei dispositivi, con una disciplina specifica per i veicoli equipaggiati con sospensioni pneumatiche/idropneumatiche/idrauliche o con livellamento automatico, nonché per i veicoli attrezzati con sponda elevatrice.

Modifica tecnica della direttiva 70/221/CEE sui dispositivi di protezione posteriore antincastro

La direttiva 2006/20/CE della Commissione interviene in attuazione della procedura di adeguamento al progresso tecnico prevista dalla direttiva quadro 70/156/CEE. Essa modifica la direttiva 70/221/CEE, che disciplina i serbatoi di carburante e i dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, con l’obiettivo di aumentare la protezione contro gli urti posteriori e di tenere conto delle evoluzioni tecniche dei veicoli.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che la modifica risponde a due esigenze principali: rafforzare il grado di protezione dei dispositivi antincastro, richiedendo una maggiore resistenza alle forze di prova, e adattare la disciplina a nuove configurazioni tecniche, in particolare ai veicoli con sospensioni pneumatiche e a quelli dotati di sponda elevatrice. La direttiva si colloca nel quadro dell’omologazione comunitaria dei veicoli e costituisce una direttiva particolare collegata alla direttiva 70/156/CEE.

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 70/221/CEE secondo l’allegato della direttiva 2006/20/CE. La modifica riguarda quindi esclusivamente i requisiti tecnici e le modalità di prova dei dispositivi di protezione posteriore antincastro, senza riscrivere l’intera disciplina di base.

Condizioni di prova e requisiti di resistenza

Nel nuovo punto 5.1 bis sono precisate le condizioni in cui il veicolo deve essere sottoposto a prova:

  • il veicolo deve essere fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia;
  • le ruote anteriori devono essere in posizione di marcia in linea retta;
  • i pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore;
  • se necessario per raggiungere le forze di prova prescritte, il veicolo può essere trattenuto con qualsiasi modalità indicata dal costruttore;
  • per i veicoli con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, oppure con dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, la prova deve avvenire con tali dispositivi nelle normali condizioni di marcia previste dal costruttore.

Il punto 5.4.5.2 è sostituito e prevede che sui due punti P1 e sul punto P3 venga applicata successivamente una forza orizzontale pari al 25% della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, con un limite massimo di 5 × 10^4 N. Si tratta del cuore dell’inasprimento tecnico introdotto dalla direttiva.

Veicoli con sponda elevatrice

È introdotto il punto 5.4 bis, dedicato ai veicoli attrezzati con sponda elevatrice. In tali casi il dispositivo di protezione posteriore antincastro può interrompersi per consentire il funzionamento del meccanismo, ma solo nel rispetto di condizioni speciali:

  • la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo e gli elementi della sponda che rendono necessaria l’interruzione non può superare 2,5 cm;
  • i singoli elementi del dispositivo devono avere una superficie effettiva di almeno 350 cm2;
  • le dimensioni dei singoli elementi devono essere sufficienti per soddisfare il punto 5.4.5.1, relativo alla posizione dei punti di prova; se i punti P1 ricadono nella zona di interruzione, essi vanno collocati al centro della sezione laterale del dispositivo;
  • le prescrizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona di interruzione e in relazione alla sponda elevatrice.

Obblighi degli Stati membri e calendario applicativo

La direttiva contiene obblighi di risultato tipici degli atti di armonizzazione tecnica. Gli Stati membri devono innanzitutto recepire le nuove disposizioni entro l’11 marzo 2007, adottando e pubblicando le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicandole alla Commissione con una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dalla stessa data.

Sono inoltre previsti due momenti successivi di applicazione delle conseguenze sanzionatorie/impeditive della non conformità:

  • dall’11 settembre 2007 gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE o nazionale di un tipo di veicolo e di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entità tecnica, se non sono rispettati i requisiti modificati;
  • dall’11 marzo 2010 devono rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o la messa in servizio dei veicoli non conformi e vietare la vendita o la messa in servizio dei dispositivi non conformi come entità tecnica.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che conservano un margine di discrezionalità solo quanto alla forma e ai mezzi del recepimento, non quanto al risultato imposto dall’atto.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II della direttiva 70/221/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 70/221/CEE secondo l’allegato della direttiva 2006/20/CE, intervenendo sui requisiti tecnici dei dispositivi di protezione posteriore antincastro.

Nuove condizioni di prova e aumento della forza di prova

È inserito il punto 5.1 bis, che impone condizioni standardizzate per la prova del veicolo; il punto 5.4.5.2 è sostituito prevedendo l’applicazione sui punti P1 e P3 di una forza orizzontale pari al 25% della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, con limite massimo di 5 × 10^4 N.

Disposizioni per veicoli con sospensioni particolari

Se il veicolo è equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, oppure con livellamento automatico in funzione del carico, la prova deve essere eseguita con la sospensione o il dispositivo nelle normali condizioni di marcia previste dal costruttore.

Disciplina specifica per veicoli con sponda elevatrice

È inserito il punto 5.4 bis, che consente l’interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro per il funzionamento della sponda elevatrice, imponendo però distanza laterale massima di 2,5 cm tra gli elementi di fissazione e quelli della sponda, superficie effettiva minima di 350 cm2 per i singoli elementi, dimensioni sufficienti per rispettare il punto 5.4.5.1 e deroga limitata al punto 5.4.1 nella zona di interruzione e in relazione alla sponda.

Obblighi degli Stati membri sul piano dell’omologazione

Dal 11 settembre 2007 gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE o nazionale di un tipo di veicolo e l’omologazione CE o nazionale di un dispositivo come entità tecnica se i requisiti modificati non sono soddisfatti, per ragioni connesse ai dispositivi di protezione posteriore antincastro.

Obblighi degli Stati membri su immatricolazione e commercializzazione

Dal 11 marzo 2010, in caso di mancato rispetto dei requisiti modificati, gli Stati membri devono rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o la messa in servizio dei veicoli e vietare la vendita o la messa in servizio dei dispositivi di protezione posteriore antincastro come entità tecnica.

Termine di recepimento e applicazione nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro l’11 marzo 2007 e applicarle dalla stessa data; devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicolisicurezza stradalecomponenti e dispositivi dei veicolitrasportidiritto tecnico armonizzato

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