Regolamento (UE) 2025/38
Regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce tre pilastri operativi: una rete paneuropea di poli informatici per migliorare rilevamento e conoscenza situazionale, un meccanismo di emergenza per supportare preparazione, risposta e ripresa dagli incidenti cyber, e un meccanismo di riesame degli incidenti per trarne insegnamenti. Il testo disciplina anche una riserva UE di servizi di sicurezza gestiti, le condizioni di accesso per Stati membri e paesi terzi associati, nonché la governance, i criteri di priorità, le regole di riservatezza e l’interoperabilità tra le reti coinvolte. In parallelo modifica il regolamento (UE) 2021/694 per finanziare e integrare queste nuove azioni nel programma Europa digitale.
Misure UE per rafforzare la cibersolidarietà, istituendo un sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, un meccanismo per le emergenze di cibersicurezza e un meccanismo europeo di riesame degli incidenti, con modifica del regolamento (UE) 2021/694.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a livello dell’Unione e riguarda, su base volontaria per gli Stati membri, la partecipazione al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza; la fruizione del meccanismo per le emergenze di cibersicurezza da parte degli Stati membri, delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione e, in presenza delle condizioni previste, dei paesi terzi associati al programma Europa digitale; nonché il riesame di specifici incidenti di cibersicurezza significativi o su vasta scala. Il perimetro soggettivo include i soggetti che operano in settori ad alta criticità e in altri settori critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, i CSIRT, EU-CyCLONe, il gruppo di cooperazione NIS, l’ENISA, l’ECCC e i fornitori di servizi di sicurezza gestiti selezionati per la riserva UE. Restano espressamente salve le competenze degli Stati membri, la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale e l’ordine pubblico; il regolamento non pregiudica inoltre i meccanismi UE di gestione delle crisi, la protezione civile e i dispositivi IPCR, né gli articoli 107 e 108 TFUE.
Regolamento (UE) 2025/38 sulla cibersolidarietà
Il regolamento nasce dall’esigenza, espressamente evidenziata nei considerando, di reagire alla crescita degli incidenti informatici, alla loro rapidità di propagazione e al possibile impatto su servizi pubblici, infrastrutture critiche, attività economiche, fiducia degli utenti e stabilità democratica. L’intervento unionale è costruito come integrazione delle strutture già esistenti e non come sostituzione delle competenze nazionali, con particolare attenzione al coordinamento con la direttiva (UE) 2022/2555, la rete di CSIRT, EU-CyCLONe e il gruppo di cooperazione NIS.
Finalità e architettura generale
L’articolo 1 definisce tre strumenti complementari: il sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza e il meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cibersicurezza. L’obiettivo generale è rafforzare la posizione competitiva dell’industria e dei servizi dell’Unione nell’economia digitale, la sovranità tecnologica e l’autonomia strategica aperta nel campo della cibersicurezza, nonché la resilienza dei soggetti pubblici e privati e le competenze della forza lavoro.
Le azioni previste devono essere realizzate nel rispetto delle competenze degli Stati membri e delle funzioni statali essenziali, in particolare della sicurezza nazionale, che resta competenza esclusiva di ciascuno Stato membro. Lo scambio di informazioni riservate è consentito solo entro limiti di pertinenza e proporzionalità e nel rispetto degli interessi essenziali di sicurezza, della protezione dei dati e della riservatezza commerciale.
Definizioni chiave
L’articolo 2 chiarisce, tra l’altro, i concetti di:
- polo informatico transfrontaliero, quale piattaforma multinazionale che riunisce i poli informatici nazionali di almeno tre Stati membri;
- consorzio ospitante, quale insieme degli Stati membri partecipanti che sostengono l’acquisizione e il funzionamento degli strumenti o servizi;
- CSIRT, soggetti e settori critici secondo la direttiva (UE) 2022/2555;
- incidente di cibersicurezza significativo, incidente di cibersicurezza su vasta scala e incidente equivalente a incidenti su vasta scala;
- paese terzo associato al programma Europa digitale;
- amministrazione aggiudicatrice, che può essere la Commissione o, se delegato, l’ENISA;
- fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti, selezionati per la riserva UE.
Sistema europeo di allerta per la cibersicurezza
Il Capo II istituisce una rete paneuropea volontaria di infrastrutture composta da poli informatici nazionali e transfrontalieri. La funzione del sistema è rafforzare il rilevamento, l’analisi, l’aggregazione e la condivisione di dati e informazioni sulle minacce informatiche, migliorando la conoscenza situazionale comune, la prevenzione degli incidenti e il supporto operativo a CSIRT, rete di CSIRT, EU-CyCLONe e autorità competenti.
Ogni Stato membro che aderisce al sistema designa o istituisce un polo informatico nazionale, che agisce sotto la sua autorità e può essere un CSIRT, un’autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche o altro soggetto competente. Il polo nazionale funge da punto di accesso e coordinamento per la raccolta delle informazioni da fonti pubbliche e private e può cooperare con soggetti del settore privato, incluse le comunità settoriali e intersettoriali di soggetti essenziali e importanti.
I poli informatici transfrontalieri sono creati da almeno tre Stati membri mediante un accordo di consorzio scritto. Tale accordo disciplina la governance, le regole interne, l’istituzione del polo, la responsabilità e le clausole di condivisione delle informazioni. I poli possono essere ampliati con l’adesione di nuovi Stati membri, senza pregiudicare i diritti dell’ECCC sugli strumenti acquisiti congiuntamente.
Cooperazione e interoperabilità
L’articolo 6 impone ai consorzi ospitanti di condividere tra loro informazioni pertinenti, anche anonimizzate, quali minacce, quasi incidenti, vulnerabilità, tecniche, procedure, indicatori di compromissione, tattiche avversarie e allarmi di cibersicurezza. La condivisione deve migliorare il rilevamento delle minacce e rafforzare la capacità della rete di CSIRT di prevenire, rispondere e attenuare gli impatti.
Tra i poli informatici transfrontalieri devono essere conclusi accordi di cooperazione che fissino principi di interoperabilità e condivisione. L’ENISA deve emanare orientamenti sull’interoperabilità entro il 5 febbraio 2026, con particolare riguardo a formati e protocolli di scambio. I sistemi devono essere compatibili con standard e migliori pratiche internazionali e con il funzionamento dei poli già esistenti.
L’articolo 7 prevede inoltre una cooperazione stretta con la rete di CSIRT. In presenza di incidenti potenziali o in corso su vasta scala, i poli transfrontalieri devono trasmettere senza indebito ritardo informazioni pertinenti e allarmi rapidi alle autorità degli Stati membri e alla Commissione tramite EU-CyCLONe e la rete di CSIRT.
Finanziamento del sistema di allerta
Il finanziamento avviene attraverso il programma Europa digitale. L’ECCC seleziona gli Stati membri e i consorzi ospitanti tramite inviti a manifestare interesse e partecipa agli appalti congiunti di strumenti, infrastrutture o servizi. Il contributo dell’Unione può coprire fino al 50% dei costi di acquisizione e fino al 50% dei costi operativi per i poli nazionali; per i consorzi ospitanti, fino al 75% dei costi di acquisizione e fino al 50% dei costi operativi.
È prevista una condizione di “partecipazione effettiva”: se un polo nazionale selezionato non partecipa a un polo transfrontaliero entro due anni dall’acquisizione o dal ricevimento della sovvenzione, lo Stato membro perde l’ulteriore sostegno UE nell’ambito del capo dedicato al sistema di allerta finché non aderisce a un polo transfrontaliero.
Meccanismo per le emergenze di cibersicurezza
Il Capo III istituisce un meccanismo di sostegno per la resilienza dell’Unione e per la gestione degli effetti a breve termine degli incidenti gravi. Nei confronti degli Stati membri il meccanismo opera su richiesta ed è complementare alle azioni nazionali di prevenzione, risposta e ripresa. Le azioni sono finanziate dal programma Europa digitale, ma attuate principalmente tramite l’ECCC; la riserva UE per la cibersicurezza, invece, è gestita dalla Commissione e, in tutto o in parte, dall’ENISA.
Le azioni finanziabili sono tre: preparazione, risposta/ripresa tramite la riserva UE, e assistenza reciproca. Le azioni di preparazione comprendono verifiche coordinate della preparazione e altre misure come test di penetrazione, monitoraggio delle vulnerabilità, esercitazioni e formazione. La Commissione, previa consultazione di ENISA, gruppo di cooperazione NIS ed EU-CyCLONe, individua i settori o sottosettori ad alta criticità da sottoporre a verifica coordinata.
Riserva dell’UE per la cibersicurezza
La riserva UE consiste in servizi di risposta erogati da fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti. Può includere servizi preimpegnati, convertibili in servizi di preparazione se non utilizzati in emergenza. La riserva è mobilitabile negli Stati membri, nelle istituzioni/organismi dell’Unione e, se previsto, nei paesi terzi associati al programma Europa digitale.
Gli utenti legittimati sono le autorità di gestione delle crisi informatiche e i CSIRT degli Stati membri, il CERT-UE e, per i paesi terzi associati, le autorità competenti equivalenti. Le richieste devono contenere informazioni sul soggetto colpito, sull’impatto potenziale, sul servizio richiesto e sulle misure già adottate. L’ENISA elabora un modello di richiesta e la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità procedurali.
Criteri di valutazione, priorità e tempi
Le richieste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice; per Stati membri e istituzioni UE la risposta deve essere trasmessa senza ritardo e comunque entro 48 ore. Nella valutazione si considerano gravità, tipo di soggetto colpito, impatto potenziale, dimensione transfrontaliera e misure già adottate. A parità di valore, prevalgono le richieste degli utenti degli Stati membri.
I servizi sono prestati sulla base di accordi specifici che includono condizioni di responsabilità. Commissione, ENISA e utenti non assumono responsabilità contrattuale per danni a terzi derivanti dai servizi forniti nell’ambito della riserva. L’uso dei servizi è limitato alla risposta all’incidente e alla ripresa iniziale dei soggetti e degli enti espressamente ammessi.
Entro due mesi dalla fine del sostegno, l’utente deve trasmettere una relazione sintetica sui servizi ricevuti, sui risultati e sugli insegnamenti tratti. La Commissione, l’ENISA, la rete di CSIRT, EU-CyCLONe e, se del caso, l’IICB ricevono tali relazioni secondo il tipo di utente coinvolto.
Criteri per i fornitori e regole di appalto
L’articolo 17 detta requisiti molto stringenti per i fornitori di fiducia: integrità professionale, indipendenza, competenza tecnica, trasparenza della governance, adeguata protezione delle informazioni classificate e riservate, sicurezza dei sistemi, esperienza in servizi analoghi, capacità di operare rapidamente e in più lingue, conformità al regolamento sulla ciberresilienza 2024/2847 e, quando applicabile, futura certificazione secondo un sistema UE di certificazione per i servizi di sicurezza gestiti. È inoltre richiesto che l’offerta disciplini la convertibilità dei servizi non utilizzati in servizi di preparazione.
Assistenza reciproca
L’articolo 18 disciplina il sostegno finanziario all’assistenza tecnica prestata da uno Stato membro a un altro in caso di incidente significativo o su vasta scala. Il sostegno avviene sotto forma di sovvenzioni, secondo le condizioni dei programmi di lavoro del programma Europa digitale. Tra i costi ammissibili possono rientrare viaggio, alloggio e indennità giornaliera degli esperti.
Paesi terzi associati al programma Europa digitale
L’articolo 19 consente l’accesso alla riserva UE da parte dei paesi terzi associati solo se l’accordo di associazione lo prevede espressamente. Il paese terzo deve fornire informazioni sulle proprie capacità di resilienza e gestione del rischio entro tre mesi dalla conclusione dell’accordo e poi almeno annualmente. La Commissione valuta annualmente tre criteri: rispetto dell’accordo, adeguate misure di preparazione e coerenza del sostegno con la politica estera e di sicurezza dell’Unione. La decisione di autorizzazione spetta al Consiglio tramite atto di esecuzione, generalmente valido per un anno e rinnovabile.
Coordinamento con i meccanismi di crisi UE
L’articolo 20 chiarisce che, se l’incidente cyber è causato da una catastrofe o la produce, il sostegno del regolamento integra le azioni della decisione n. 1313/2013/UE sul meccanismo unionale di protezione civile. Se invece l’incidente attiva i dispositivi IPCR, il sostegno è gestito secondo le relative procedure. Il regolamento si presenta quindi come strumento complementare, non sostitutivo, degli altri meccanismi di crisi dell’Unione.
Riesame degli incidenti di cibersicurezza
Il Capo IV istituisce un meccanismo di riesame affidato all’ENISA, su richiesta della Commissione o di EU-CyCLONe e con l’approvazione degli Stati membri interessati. Il riesame verte su minacce, vulnerabilità sfruttabili e azioni di attenuazione riferite a incidenti significativi o su vasta scala. La relazione finale deve analizzare cause, impatto, vulnerabilità e insegnamenti, rispettando le norme su informazioni sensibili o classificate; può contenere raccomandazioni e una versione pubblica, quando consentito.
Modifiche al regolamento Europa digitale e copertura finanziaria
L’articolo 22 modifica il regolamento (UE) 2021/694 per inserire tra gli obiettivi operativi del programma il sostegno al sistema europeo di allerta e al meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, compresa la riserva UE. Vengono inoltre aggiornati gli importi dell’obiettivo specifico 3 (“Cibersicurezza e fiducia”) e introdotta la possibilità di riportare gli stanziamenti non utilizzati per la riserva UE e l’assistenza reciproca fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo.
Sono anche previste deroghe specifiche sulla partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi, ammettendoli solo quando la mappatura confermi una reale carenza di strumenti/tecnologie/competenze nell’Unione e quando il rischio per la sicurezza sia proporzionato e non comprometta gli interessi essenziali di sicurezza. L’articolo 16 bis, introdotto nel regolamento 2021/694, stabilisce inoltre la prevalenza delle norme speciali del nuovo regolamento in caso di conflitto.
Governanza, deleghe e controlli
Il regolamento conferisce alla Commissione una delega quinquennale, a decorrere dal 5 febbraio 2025, per precisare i tipi e il numero di servizi di risposta richiesti per la riserva UE. La Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità procedurali e opera con il supporto del comitato di coordinamento del programma Europa digitale. Le valutazioni della Commissione devono essere effettuate entro il 5 febbraio 2027 e poi almeno ogni quattro anni, con possibile proposta legislativa di revisione.
Nel complesso, il testo costruisce un sistema di solidarietà cyber fondato su prevenzione, rilevamento condiviso, risposta rapida e apprendimento dagli incidenti, combinando strumenti finanziari, governance multinazionale e rigide garanzie di sicurezza e riservatezza. Il suo impatto pratico per professionisti e imprese è rilevante soprattutto per gli operatori di settori critici, per i soggetti coinvolti in gare e appalti cyber, per i consulenti in materia di compliance e per gli operatori che assistono Stati membri, enti pubblici e soggetti privati in situazioni di crisi informatica.
Disposizioni principali
Istituzione dei tre strumenti UE
L’articolo 1 istituisce: (i) il sistema europeo di allerta per la cibersicurezza; (ii) il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza; (iii) il meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cibersicurezza. Le finalità generali sono rafforzare la competitività del settore industriale e dei servizi nell’economia digitale, la sovranità tecnologica e l’autonomia strategica aperta dell’Unione, la resilienza degli Stati membri e le competenze della forza lavoro nel settore cyber.
Sistema europeo di allerta per la cibersicurezza
Il sistema è una rete paneuropea volontaria composta da poli informatici nazionali e poli informatici transfrontalieri. Serve a raccogliere, analizzare, aggregare e condividere dati e informazioni sulle minacce e sugli incidenti informatici, produrre analisi di alta qualità, migliorare la conoscenza situazionale comune e sostenere CSIRT, rete di CSIRT, EU-CyCLONe e autorità competenti. Il finanziamento è assicurato dal programma Europa digitale, ai sensi del regolamento (UE) 2021/694.
Poli informatici nazionali e transfrontalieri
Ogni Stato membro che decide di partecipare designa o istituisce un polo informatico nazionale, che agisce sotto la sua autorità e funge da punto di riferimento nazionale per la raccolta e l’analisi delle informazioni. Almeno tre Stati membri possono costituire un consorzio ospitante e creare un polo informatico transfrontaliero tramite accordo scritto; il polo transfrontaliero riunisce i poli nazionali in una rete coordinata e può essere rappresentato da un membro del consorzio o dal consorzio stesso. Sono previste regole su adesione di nuovi Stati membri, responsabilità, governance e cooperazione con soggetti privati.
Interoperabilità e scambio di informazioni
I poli transfrontalieri devono concludere accordi di cooperazione tra loro e assicurare un elevato livello di interoperabilità, basato sugli orientamenti ENISA da emanare entro il 5 febbraio 2026. La cooperazione può includere dati, feed di analisi, indicatori di compromissione, vulnerabilità, tecniche, tattiche avversarie, allarmi e raccomandazioni. Lo scambio con la rete di CSIRT e con EU-CyCLONe deve essere tempestivo, soprattutto in presenza di incidenti potenziali o in corso su vasta scala.
Sicurezza, riservatezza e protezione dei dati
La partecipazione al sistema richiede un elevato livello di cibersicurezza e di sicurezza fisica della rete. Lo scambio di informazioni riservate deve essere limitato a quanto pertinente e proporzionato, nel rispetto del diritto UE e nazionale, delle norme sulla protezione dei dati e della concorrenza; possono essere usati strumenti come accordi di non divulgazione e il protocollo TLP. È esclusa la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi essenziali di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.
Finanziamento del sistema e condizioni di partecipazione
L’ECCC seleziona gli Stati membri e i consorzi ospitanti tramite inviti a manifestare interesse e partecipa agli acquisti congiunti di strumenti, infrastrutture o servizi. Il contributo UE copre fino al 50% dei costi di acquisizione e fino al 50% dei costi operativi per i poli nazionali, e fino al 75% dei costi di acquisizione e fino al 50% dei costi operativi per i consorzi ospitanti. Gli Stati membri che, selezionati, non partecipino a un polo transfrontaliero entro due anni perdono l’ulteriore sostegno UE per il capo relativo al sistema di allerta finché non vi aderiscano.
Meccanismo per le emergenze di cibersicurezza
Il meccanismo sostiene, su richiesta, la preparazione, la risposta, la mitigazione dell’impatto e la ripresa iniziale dagli incidenti di cibersicurezza significativi, su vasta scala o equivalenti a incidenti su vasta scala. Le azioni sono finanziate dal programma Europa digitale e attuate principalmente tramite l’ECCC; la riserva UE per la cibersicurezza è però gestita dalla Commissione e, in tutto o in parte, dall’ENISA.
Tipi di azione finanziabili
Il meccanismo finanzia: (i) la verifica coordinata della preparazione dei soggetti ad alta criticità; (ii) altre azioni di preparazione per soggetti ad alta criticità o di altri settori critici; (iii) azioni di risposta agli incidenti e di ripresa iniziale tramite la riserva UE per la cibersicurezza; (iv) assistenza reciproca tra Stati membri. Le azioni di preparazione possono includere test di penetrazione, valutazione delle minacce, monitoraggio delle vulnerabilità, esercitazioni e formazione.
Riserva dell’UE per la cibersicurezza
La riserva è costituita da servizi di risposta erogati da fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti, selezionati secondo criteri stringenti. È mobilitabile su richiesta negli Stati membri, nelle istituzioni/organismi dell’Unione e, se previsto dall’accordo di associazione, nei paesi terzi associati al programma Europa digitale. I servizi preimpegnati possono essere convertiti in servizi di preparazione se non utilizzati per la risposta durante il periodo previsto.
Criteri di selezione dei fornitori e disciplina contrattuale
I fornitori devono dimostrare integrità professionale, indipendenza, competenza tecnica, governance trasparente, adeguata sicurezza dei sistemi, capacità di operare rapidamente e in lingue richieste, esperienza presso autorità o soggetti critici, e conformità alle regole sulle informazioni classificate e al regolamento (UE) 2024/2847. I contratti devono includere condizioni di responsabilità e modelli predisposti dall’ENISA. La Commissione e l’ENISA non assumono responsabilità contrattuale per danni a terzi derivanti dai servizi prestati.
Criteri di priorità e tempi di risposta
Le richieste vengono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice o dalla Commissione, a seconda del destinatario, con risposta entro 48 ore per gli utenti degli Stati membri e le istituzioni dell’Unione. La priorità dipende da gravità, tipo di soggetto colpito, impatto potenziale, natura transfrontaliera e misure già adottate; a parità di condizioni, prevalgono le richieste degli utenti degli Stati membri.
Assistenza reciproca tra Stati membri
Il meccanismo sostiene l’assistenza tecnica prestata da uno Stato membro a un altro in caso di incidente significativo o su vasta scala, compresi i costi di squadre di esperti. I costi ammissibili includono spese di viaggio, alloggio e indennità giornaliera. L’assistenza è complementare alle reti e ai meccanismi già previsti dalla direttiva (UE) 2022/2555.
Sostegno ai paesi terzi associati al programma Europa digitale
Un paese terzo associato può accedere alla riserva solo se l’accordo di associazione lo prevede e se soddisfa condizioni cumulative: rispetto dell’accordo, misure adeguate di preparazione e coerenza del sostegno con la politica estera e di sicurezza dell’Unione e con le altre politiche di sicurezza. Il Consiglio autorizza e delimita il sostegno mediante atti di esecuzione, su proposta della Commissione, e può modificarli o revocarli. Il paese terzo deve designare un punto di contatto unico.
Meccanismo europeo di riesame degli incidenti
Su richiesta della Commissione o di EU-CyCLONe, l’ENISA, con il supporto della rete di CSIRT e previa approvazione degli Stati membri interessati, riesamina e valuta minacce, vulnerabilità sfruttabili note e misure di attenuazione rispetto a un incidente significativo o su vasta scala. La relazione finale è condivisa con EU-CyCLONe, rete di CSIRT, Stati membri interessati e Commissione; può includere raccomandazioni e una versione pubblica, con anonimizzazione o consenso ove necessario.
Modifiche al regolamento (UE) 2021/694
Il regolamento Europa digitale viene modificato per inserire nuovi obiettivi operativi su sistema di allerta e meccanismo di emergenza cyber, per adeguare le dotazioni finanziarie dell’obiettivo specifico 3, per consentire il riporto di stanziamenti non utilizzati relativi alla riserva UE e all’assistenza reciproca, per introdurre deroghe e condizioni speciali sulla partecipazione di soggetti controllati da paesi terzi e per coordinare la disciplina con il nuovo regolamento 2025/38. Sono inoltre aggiornati gli allegati con contenuti e indicatori del nuovo obiettivo 3.
Deleghe, atti di esecuzione e riesame
Alla Commissione è conferita una delega di cinque anni, a decorrere dal 5 febbraio 2025, per specificare i tipi e il numero di servizi di risposta richiesti per la riserva UE per la cibersicurezza; la delega è tacitamente prorogabile e revocabile. La Commissione può adottare atti di esecuzione per le modalità procedurali dettagliate. È prevista una valutazione entro il 5 febbraio 2027 e poi almeno ogni quattro anni, con eventuale proposta legislativa di modifica.
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