Sentenza del 02/03/2023 n. 6262 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla MPS, confermando che la questione degli interessi ultradecennali era stata già risolta in via di diritto dalla Suprema Corte e che il ricorso per revocazione non può essere utilizzato per riesaminare fatti o questioni già decise. La MPS è stata condannata al rimborso delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Banca Monte dei Paschi di Siena ha richiesto il pagamento integrale degli interessi riconosciuti da sentenze precedenti, contestando che l'Agenzia delle Entrate avesse rimborsato solo una parte degli interessi dovuti, in particolare riguardo agli interessi "come per legge" e alla questione degli interessi ultradecennali esclusi in motivazione ma inclusi nel dispositivo della sentenza di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 1283 c.c.
Riconoscimento degli interessi anatocistici, ovvero sugli interessi maturati, in particolare nel giudizio di appello.
art. 391 bis c.p.c.
Norma che disciplina il ricorso per revocazione, utilizzabile solo per errori di fatto e non per questioni di diritto già decise.
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Ulteriore norma che regola il ricorso per revocazione e i casi in cui è ammesso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme relative al versamento del contributo unificato in sede di giudizio.
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione non può essere utilizzato per riesaminare questioni di diritto già decise dalla Corte di Cassazione, essendo ammesso solo per errori di fatto.
- In caso di contrasto tra motivazione e dispositivo di una sentenza, la Suprema Corte può valutare il giudizio anche sulla base di elementi esterni, come prospetti allegati nel ricorso per ottemperanza.
- Gli interessi ultradecennali, se esclusi dalla motivazione della sentenza, non possono essere computati nel rimborso, anche se presenti nel dispositivo in modo contraddittorio.
- Le spese processuali seguono la soccombenza e possono essere liquidate anche in favore dell'ente pubblico resistente.
- Il contribuente deve considerare attentamente le somme già rimborsate dall'Amministrazione finanziaria prima di proporre ulteriori azioni legali.
Testo integrale
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