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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3596 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento relativa a IVA e IRPEF 2004. Ha dedotto, in sintesi: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate; la nullità della notificazione della cartella, poiché la relata era apposta sul frontespizio e non in calce; e l'assenza di prova circa la qualifica e l'abilitazione del messo notificatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che non era necessario il litisconsorzio con l'Agenzia delle Entrate, poiché l'avviso di accertamento presupposto era divenuto definitivo per mancata impugnazione e la controversia riguardava esclusivamente vizi propri della cartella e della sua notificazione. Ha inoltre ritenuto che la relata apposta sul frontespizio determinasse, al più, una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.; la tempestiva opposizione del contribuente dimostrava infatti che la cartella aveva raggiunto il suo scopo. Infine, la relata indicava nominativamente il messo notificatore e le sue attestazioni facevano fede fino a querela di falso, sicché spettava al contribuente provare l'eventuale mancanza dei requisiti. F.V. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

    La nullità della notificazione, quando non si traduca in inesistenza giuridica, è sanata se il destinatario ha comunque potuto conoscere l'atto e difendersi tempestivamente.

  • Art. 148 c.p.c.

    La collocazione irregolare della relata di notificazione, come l'apposizione sul frontespizio anziché in calce, determina una nullità e non l'inesistenza della notificazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 26 e 60

    Il richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile consente di applicare agli atti tributari il regime processuale delle nullità e delle relative sanatorie.

  • Art. 360 c.p.c.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, relativi a violazioni di legge, vizi processuali e insufficienza della motivazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    È stato richiamato in relazione ai requisiti della sentenza tributaria e alla dedotta omessa pronuncia.

  • L. n. 890 del 1982, art. 3

    Richiamato dal ricorrente in materia di notificazioni, ma ritenuto non decisivo poiché la relata identificava il messo notificatore e non era stata fornita prova contraria.

Massime di principio

  • Quando l'avviso di accertamento non viene impugnato, la pretesa tributaria diventa definitiva e, nella successiva impugnazione della cartella, non possono essere rimesse in discussione le ragioni sostanziali dell'imposta: si possono contestare principalmente i vizi propri della cartella o della sua notificazione.
  • La mancata partecipazione dell'ente impositore non comporta automaticamente la nullità del processo se la controversia riguarda soltanto l'attività dell'agente della riscossione e la regolarità della notifica.
  • Un vizio formale della notificazione è normalmente sanabile quando il destinatario propone tempestiva opposizione, dimostrando di aver conosciuto l'atto e di aver potuto esercitare il diritto di difesa.
  • Occorre distinguere tra nullità e inesistenza della notificazione: la prima può essere sanata per raggiungimento dello scopo, mentre la seconda richiede un vizio radicale dell'attività notificatoria.
  • Le attestazioni contenute nella relata fanno fede fino a querela di falso riguardo all'attività compiuta dal notificatore; chi contesta la qualifica o l'identità del messo deve fornire elementi concreti a sostegno della contestazione.
  • La procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione è normalmente speciale e valida quando dal ricorso risulta chiaramente la volontà di impugnare una specifica decisione, anche in presenza di meri errori materiali facilmente riconoscibili.

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