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Sentenza

Sentenza del 11/03/2015 n. 4869 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, stabilendo che il ricorso introduttivo del 1 luglio 2004 era stato proposto da una società ormai estinta e quindi priva di capacità e legittimazione processuale. La causa non poteva pertanto essere proposta in primo grado. Le spese dell'intero giudizio sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Piemonte, che aveva confermato l'annullamento della cartella di pagamento relativa a IRPEG, ILOR e IVA per il 1997. I motivi riguardavano, da un lato, la presunta violazione del divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in appello e, dall'altro, la validità delle notifiche degli avvisi di accertamento effettuate alla liquidatrice presso una precedente residenza, senza previo tentativo presso la sede sociale. La Corte, tuttavia, non ha esaminato tali questioni, rilevando d'ufficio che la società era stata cancellata dal registro delle imprese e, dal 1 gennaio 2004, doveva considerarsi estinta.

Norme richiamate

  • Art. 2495 cod. civ., come sostituito dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4

    L'estinzione della società cancellata dal registro delle imprese produce effetti, per le società cancellate prima dell'entrata in vigore della riforma, dal 1 gennaio 2004.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società; da quel momento cessano la sua capacità processuale e la legittimazione ad agire, con possibile subentro dei soci alle condizioni previste dalla legge.

  • Art. 382, comma 3, cod. proc. civ.

    La sentenza va cassata senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

    La Corte può rilevare d'ufficio l'assenza della capacità o della legittimazione processuale e cassare la decisione senza rinvio quando il giudizio è stato instaurato da un soggetto non più esistente o legittimato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1

    Nel processo tributario non possono essere proposte in appello domande nuove; tale questione era stata dedotta dall'Agenzia, ma non è stata esaminata perché assorbita dal difetto di legittimazione della società.

  • Art. 145 cod. proc. civ.

    La notifica degli atti destinati alle società segue regole specifiche, tra cui, secondo la prospettazione della CTR, il previo tentativo presso la sede sociale prima della notifica alla persona fisica rappresentante. La Corte non ha deciso definitivamente tale questione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36, 58 e 60; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 35 e 56

    Le disposizioni disciplinano gli obblighi di comunicazione dei dati, della sede e della residenza dei rappresentanti e le modalità di notificazione degli atti tributari. Anche queste questioni sono rimaste assorbite.

  • L. n. 890 del 1982, art. 8

    Disciplina la notificazione degli atti a mezzo posta e le modalità operative in caso di mancata consegna; la validità concreta della notifica non è stata esaminata dalla Cassazione.

Massime di principio

  • Prima di esaminare la validità della notifica o il merito tributario, occorre verificare che il soggetto che ha proposto il ricorso fosse ancora esistente e legittimato ad agire.
  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese può comportarne l'estinzione; dopo tale momento la società non può normalmente instaurare nuovi giudizi, mentre la legittimazione può eventualmente spettare ai soci secondo le condizioni di legge.
  • Il difetto di capacità o legittimazione processuale è rilevabile d'ufficio anche in Cassazione e può comportare la cassazione senza rinvio della sentenza.
  • Le questioni relative a notifiche, termini e merito possono risultare inutili da esaminare se il ricorso originario è stato proposto da un soggetto privo di legittimazione.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare la data di cancellazione della società, la data di instaurazione del giudizio e il soggetto effettivamente legittimato a proporre l'impugnazione.

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