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Sentenza

Sentenza n. 1473/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del decreto di rigetto -OMISSIS-n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Cuneo in data -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in data 02.03.2026; nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato.

Giustizia amministrativa202600906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato irregolarmente in Italia nel 2016 e titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, aveva chiesto nel luglio 2024 la conversione del titolo in permesso per lavoro. La Questura ha rigettato l’istanza rilevando l’assenza di redditi da attività lavorativa dal dicembre 2023, una condanna definitiva per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la mancata dimostrazione dell’effettivo esercizio di attività autonoma, nonché l’avvenuto decorso del periodo massimo di un anno di permanenza per attesa occupazione. In sede procedimentale il ricorrente aveva dedotto la propria storia lavorativa, l’assenza di pericolosità sociale, il radicamento in Italia e aveva chiesto in subordine il rilascio di un permesso per attesa occupazione o per protezione speciale. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 5, commi 4 e 5, e 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, nonché degli artt. 13 e 14 d.P.R. n. 394/1999, oltre a eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo di essere titolare di partita IVA e di avere prodotto una dichiarazione dei redditi attestante un reddito imponibile di euro 9.007. Con il secondo motivo ha contestato la rilevanza attribuita alla condanna penale, lamentando l’omessa valutazione concreta e individualizzata della sua posizione e richiamando la giurisprudenza costituzionale contro gli automatismi ostativi. Con il terzo motivo ha dedotto l’omessa valutazione dei presupposti per il rilascio del permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Il primo motivo è stato respinto perché il documento prodotto come dichiarazione dei redditi non risultava validamente trasmesso all’Agenzia delle Entrate, era stato predisposto dopo l’adozione e la notifica del diniego, riguardava il periodo d’imposta 2024 ed era comunque tardivo oltre il termine di novanta giorni previsto dall’art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998. Il Collegio ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva versato imposte o sanzioni e ha ritenuto che il documento apparisse predisposto al solo fine di dimostrare in giudizio la disponibilità di redditi leciti. Il secondo motivo è stato respinto poiché la Questura non aveva fondato il diniego sul solo precedente penale, ma aveva svolto una valutazione complessiva, considerando congiuntamente la protratta assenza di redditi leciti dal dicembre 2023 e la condanna definitiva per detenzione di stupefacente suddiviso in dosi e destinato a uso non personale. Secondo il TAR, tale valutazione concreta e individualizzata era coerente con l’esigenza che lo straniero disponga, o abbia concrete possibilità di disporre, di un reddito adeguato al sostentamento e non sia esposto al rischio di ricorrere ad attività illecite. Il terzo motivo è stato respinto perché il ricorrente aveva già fruito del periodo massimo annuale previsto per la ricerca di una nuova occupazione e non aveva allegato elementi significativi idonei a fondare una prognosi favorevole di reinserimento lavorativo. Le ulteriori richieste relative alla protezione speciale non hanno condotto all’annullamento del diniego. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sono sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 cod. proc. amm. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, previo avviso alle parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Con memoria ex art. 10-bis L. n. 241/1990

    Disciplina le osservazioni dell’interessato a seguito del preavviso di rigetto.

  • art. 5, commi 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998

    Rilevante per la conversione e il rinnovo del permesso di soggiorno e per la valutazione delle condizioni ostative, da effettuarsi considerando la situazione concreta dello straniero.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    È stato richiamato dalla Questura quale base normativa della potenziale rilevanza ostativa della condanna penale, senza che il diniego sia stato ritenuto fondato su un automatismo.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Prevede il periodo massimo di un anno per la permanenza dello straniero che abbia perso l’attività lavorativa, al fine di consentirgli la ricerca di una nuova occupazione; decorso tale periodo, il permesso per attesa occupazione è precluso in assenza di elementi prognostici favorevoli.

  • art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato in relazione alla richiesta subordinata di permesso per protezione speciale; il testo non riconosce la sussistenza dei relativi presupposti.

  • art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato per la valutazione della possibilità di rilascio di altra tipologia di permesso di soggiorno, ritenuta insussistente dalla Questura.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La condanna per il delitto previsto da tale disposizione è stata considerata, insieme alla persistente assenza di redditi leciti, elemento rilevante nella valutazione individualizzata della posizione dello straniero.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998

    Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

    Una dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza è considerata omessa; nel caso concreto il documento prodotto non dimostrava neppure l’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate ed era successivo al diniego.

  • artt. 13 e 14 d.P.R. n. 394/1999

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della conversione del titolo di soggiorno, senza che le relative censure siano state ritenute fondate.

Massime di principio

  • Il diniego o il mancato rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro non può fondarsi automaticamente sulla sola esistenza di una condanna penale non automaticamente ostativa, ma può legittimamente derivare da una valutazione concreta e individualizzata che consideri congiuntamente il precedente penale, la protratta assenza di redditi leciti e le concrete condizioni personali dello straniero.
  • La disponibilità di redditi rilevanti ai fini della conversione o del rinnovo del permesso di soggiorno deve essere comprovata mediante documentazione fiscale valida, effettivamente presentata all’amministrazione finanziaria e riferibile al periodo pertinente; una dichiarazione predisposta dopo l’adozione del diniego, non trasmessa o tardiva non è idonea a dimostrare il requisito reddituale.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato quando lo straniero abbia già fruito del periodo massimo annuale previsto per la ricerca di una nuova occupazione e non fornisca elementi significativi idonei a sostenere una prognosi favorevole di reinserimento lavorativo.
  • Nella valutazione del titolo di soggiorno per lavoro, l’amministrazione può considerare l’esigenza che lo straniero disponga, o abbia concrete possibilità di disporre, di un reddito adeguato al sostentamento, anche in funzione della prevenzione del rischio di ricorso ad attività illecite.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penaliRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentale

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