Cassazione Civile, Ordinanza n. 00008/2023 del 02/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia traeva origine da un rapporto di conto corrente intrattenuto con la banca, rispetto al quale la parte correntista aveva chiesto la declaratoria di nullità parziale del contratto e la rideterminazione dei rapporti di dare-avere. In primo grado il Tribunale aveva respinto le domande. In appello la Corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per difetto di specificità ai sensi degli artt. 342 e 346 c.p.c., ritenendo che l'appellante non avesse criticato in modo adeguato la decisione di primo grado né riproposto le conclusioni già formulate. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale applicato in modo eccessivamente formalistico i requisiti dell'appello, non considerando che i motivi erano chiari e che il diritto di accesso al giudice deve essere garantito anche alla luce dell'art. 6 CEDU; 2) violazione di legge per avere la Corte d'appello ritenuto rinunciate o comunque non coltivate anche domande che, secondo la ricorrente, erano invece mantenute, in particolare quelle relative all'anatocismo e alla commissione di massimo scoperto, oltre alla dedotta rilevanza della consulenza tecnica d'ufficio; 3) omessa motivazione sul divieto di anatocismo; 4) omessa motivazione sulla non debenza delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza, osservando che, per contestare utilmente la statuizione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente avrebbe dovuto riportare in ricorso, nei limiti necessari, il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado che costituiva il parametro di confronto per verificare la specificità dei motivi di gravame, e non limitarsi a una riproduzione sintetica dell'atto di appello o a un rinvio ad esso. Ha inoltre rilevato che la valutazione della Corte territoriale era coerente con la giurisprudenza sul contenuto richiesto dagli artt. 342 e 434 c.p.c. Quanto al terzo e al quarto motivo, li ha dichiarati inammissibili perché investivano questioni di merito rimaste assorbite dalla pregiudiziale dichiarazione di inammissibilità dell'appello; in assenza di una pronuncia sul merito da parte del giudice di secondo grado, tali censure non potevano trovare ingresso in cassazione. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
"chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze"
L'appello deve contenere una parte argomentativa che confuti le ragioni della sentenza di primo grado; non basta una generica volontà di impugnare né un progetto alternativo di decisione.
art. 346 c.p.c.
La Corte d'appello ha richiamato la norma per affermare la necessità di riproposizione delle domande o eccezioni non accolte o non esaminate.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per omessa motivazione su punti di merito, ma le censure sono state ritenute inammissibili perché assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve specificare in modo chiaro e sintetico le censure dedotte.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve trascrivere o indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti nei limiti necessari alla censura, secondo il principio di autosufficienza.
art. 380 bis c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di evitare un eccessivo formalismo e garantire l'accesso al giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi richiede che l'impugnazione individui con chiarezza i capi della decisione censurati e confuti, con autonoma argomentazione, la motivazione del primo giudice; non è sufficiente una mera riproposizione delle richieste o una critica generica.
- Nel ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, opera il principio di autosufficienza: il ricorrente deve riportare nel ricorso, nei limiti necessari, sia le doglianze d'appello sia la motivazione della sentenza impugnata, in modo da consentire il controllo di legittimità.
- Il potere della Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti nei casi di error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di formulare un motivo autosufficiente e specifico; in difetto, la censura è inammissibile.
- Le questioni di merito rimaste assorbite dalla pronuncia pregiudiziale di inammissibilità dell'appello non possono essere esaminate in cassazione, perché manca una soccombenza sul punto che le renda devolvibili al giudice di legittimità.
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