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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4989/2020 del 25/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dalla vendita, mediante offerta al pubblico disposta dal Comune con deliberazione del 16 dicembre 1989, n. 75, di alcuni lotti di terreno edificabile, aggiudicati alla società contribuente. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato a entrambi i contraenti un avviso di accertamento di maggior valore, nonostante la regola dell’art. 44 del D.P.R. n. 131 del 1986, che per le vendite all’asta assume il prezzo di aggiudicazione quale base imponibile. Dopo che l’atto impositivo era divenuto definitivo, la società ha chiesto in autotutela di estendere nei propri confronti il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale. A fronte del silenzio-rifiuto, la società ha proposto ricorso, accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 2998/21/14, depositata il 12 maggio 2014. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato tale sentenza con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 2, comma 2, del D.M. n. 37 del 1997 e dell’art. 1306 c.c. Ha sostenuto che la richiesta di autotutela costituisce soltanto un sollecito e non obbliga l’amministrazione a provvedere o a rispondere; che la tutela giurisdizionale contro il diniego non può trasformarsi in una contestazione della pretesa tributaria ormai definitiva; e che la contribuente, avendo già promosso un proprio giudizio conclusosi sfavorevolmente con decisione passata in giudicato, non poteva invocare la successiva pronuncia favorevole ottenuta dall’altro coobbligato.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ritenuto che contro il rifiuto, espresso o tacito, di ritirare in autotutela un atto impositivo ormai definitivo non sia ammessa un’autonoma tutela giurisdizionale diretta a rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria; l’impugnazione può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto connessi a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio dell’autotutela. Nel caso concreto tale interesse generale non era stato specificamente evidenziato e, inoltre, la contribuente non poteva avvalersi del giudicato favorevole ottenuto dall’altro coobbligato, avendo già ottenuto una decisione definitiva sfavorevole nel proprio giudizio. La Corte ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Spese compensate, in considerazione del consolidarsi nel tempo della giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    avverso l’atto con il quale l’amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo (come è nella fattispecie), non è sicuramente esperibile una autonoma tutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell’attività di autotutela, sia perchè, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (SS.UU n. 3698/2009).

    L’art. 19 non consente di impugnare autonomamente il rifiuto di autotutela per riaprire la controversia sulla legittimità di un atto impositivo divenuto definitivo. L’impugnazione è circoscritta ai profili di illegittimità del rifiuto collegati alle ragioni di interesse generale che giustificano l’esercizio dell’autotutela.

  • art. 1306 c.c.

    Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato (per non essere stata impugnata dall’interessato), il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido (n. 11400 del 1996; n. 1615 del 1996; n. 7053 del 1991).

    Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso da un altro obbligato solo se non si è già formato nei suoi confronti un diverso giudicato; una decisione definitiva sfavorevole nel proprio giudizio preclude l’invocazione della pronuncia favorevole resa successivamente per l’altro coobbligato.

  • art. 2, comma 2, D.M. n. 37/1997

    A tenore del D.M. n. 37 del 1997, art. 2, comma 2 del la richiesta di autotutela può valere solo come sollecito ad effettuare una attività che rimane nell’ambito della discrezionalità della P.A. effettuare; tale richiesta non determina un obbligo giuridico a provvedere nè a fornire risposta alla richiesta.

    La richiesta di autotutela è un sollecito all’esercizio di un potere discrezionale e non determina, di per sé, un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere o di rispondere.

  • art. 44 D.P.R. n. 131/1986

    La Corte non formula nel passaggio una regola interpretativa autonoma sull’art. 44; il testo lo richiama per descrivere la disciplina applicabile alla base imponibile dell’alienazione.

    La sentenza riferisce che, per l’alienazione considerata, l’art. 44 predetermina la base imponibile nel prezzo di aggiudicazione, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore. Tale profilo fattuale non costituisce la ratio della decisione sul ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Con l’unico motivo, l’Agenzia ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 19, del D.M. n. 37 del 1997, art. 2, comma 2 e dell’art. 1306 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4.

    La disposizione è richiamata quale parametro processuale del motivo con cui è stata denunciata la nullità della sentenza; la Corte accoglie il motivo per la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, senza sviluppare una distinta interpretazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Massime di principio

  • Il rifiuto, espresso o tacito, di annullare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non può essere impugnato per contestare nuovamente la fondatezza della pretesa tributaria; il sindacato giurisdizionale è limitato ai profili di illegittimità del rifiuto in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l’esercizio dell’autotutela.
  • La richiesta di autotutela sollecita l’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione e, di per sé, non fa sorgere un obbligo giuridico di provvedere né di fornire una risposta.
  • Il coobbligato solidale può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato solo se nei propri confronti non si è formato un giudicato diverso; se il suo giudizio si è concluso con una decisione sfavorevole passata in giudicato, non può invocare la successiva pronuncia favorevole resa per l’altro obbligato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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