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Ordinanza

Ordinanza n. 1746/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 104674 del 23.12.2025; - a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Albania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso specializzazione sul SOSTEGNO; nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa202601628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Albania per il percorso di specializzazione sul sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale con cui è stata comunicata la conclusione del procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Albania, con rigetto dell'istanza riferita al percorso di specializzazione sul sostegno. Dal testo emerge che la contestazione cautelare riguardava il diniego di riconoscimento; non sono specificamente indicati ulteriori motivi di legittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

In sede cautelare, il TAR ha ritenuto, con valutazione sommaria propria della fase, che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata in relazione alla carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento. Non ravvisando quindi, allo stato, elementi sufficienti per sospendere l'efficacia dell'atto, ha respinto la domanda cautelare. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare; il giudice l'ha respinta sulla base di una valutazione sommaria della sufficienza della motivazione dell'atto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata rispetto al presupposto posto a fondamento del diniego.
  • Il diniego di riconoscimento di una qualifica professionale può ritenersi cautelarmente non sospendibile quando l'amministrazione abbia motivato il rigetto facendo riferimento alla carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento, salva la verifica piena nella fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

Testo integrale

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