Parere n. 1276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dai sigg.ri Michele Albergo, Barbaro Paolo, Angelo Giuseppe Morfuni, Giuseppe Tomasello, Massimo Trimigliozzi, per l’annullamento del provvedimento del o Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, foglio 2/3 - 8 del 10/06/2024 avente a oggetto il rigetto dell’istanza di corresponsione ai sensi dell’art. 5, co. 2, del d.P.R. n. 394 del 1995, della maggiorazione dell’indennità di aeronavigazione, commisurata agli anni di effettivo servizio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato non definisce il ricorso nel merito né decide l’eccezione di inammissibilità. Pronuncia interlocutoriamente e ordina all’amministrazione di trasmettere ai ricorrenti la relazione istruttoria, assegnando loro un termine di 30 giorni dalla ricezione per eventuali repliche. La decisione è motivata dalla necessità di assicurare il pieno dispiegamento del contraddittorio prima della definizione dell’affare.
Impugnazione del provvedimento del 10 giugno 2024 di rigetto dell’istanza di corresponsione della maggiorazione dell’indennità di aeronavigazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394/1995.
Esito
La questione giuridica
I ricorrenti impugnano il provvedimento con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha respinto la richiesta di corresponsione della maggiorazione dell’indennità di aeronavigazione, commisurata agli anni di effettivo servizio. Il Ministero della Difesa eccepisce l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la domanda riproporrebbe la medesima richiesta già formulata l’11 febbraio 2019 e già esaminata dalla Sezione con parere n. 798/2021. Il Consiglio di Stato rileva tuttavia che non risulta provato che la relazione istruttoria dell’amministrazione sia stata trasmessa ai ricorrenti, con conseguente mancata piena esplicazione del contraddittorio.
Osservazioni
Contraddittorio procedimentale
Poiché non risulta provato che la relazione istruttoria dell’amministrazione sia stata trasmessa ai ricorrenti, non è possibile definire l’affare senza previamente consentire loro di prenderne conoscenza e formulare eventuali repliche.
Eccezione di inammissibilità
L’eccezione del Ministero, fondata sulla riproposizione di una richiesta già presentata l’11 febbraio 2019 e già esaminata con parere n. 798/2021, non viene decisa allo stato degli atti e resta impregiudicata in attesa dell’integrazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394/1995
corresponsione della maggiorazione dell’indennità di aeronavigazione, commisurata agli anni di effettivo servizio
La disposizione è indicata quale base normativa della richiesta economica dei ricorrenti; il parere interlocutorio non ne esamina l’interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, prima della definizione dell’affare deve essere assicurato il pieno dispiegamento del contraddittorio mediante la conoscibilità, da parte dei ricorrenti, della relazione istruttoria dell’amministrazione e la possibilità di presentare repliche.
- Quando dagli atti non risulta provata la trasmissione al ricorrente della relazione istruttoria, il Consiglio di Stato può sospendere interlocutoriamente la definizione del ricorso e ordinare all’amministrazione di effettuare tale trasmissione, assegnando un termine per le osservazioni.
Ricorso straordinario sulla maggiorazione dell’indennità di aeronavigazione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da militari dell’Arma dei Carabinieri contro il Ministero della Difesa - Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. È impugnato il provvedimento del 10 giugno 2024 con cui è stata respinta l’istanza di corresponsione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394/1995, della maggiorazione dell’indennità di aeronavigazione commisurata agli anni di effettivo servizio.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero della Difesa ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il parere del Consiglio di Stato. Nella relazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la domanda dei ricorrenti coinciderebbe con una richiesta già presentata l’11 febbraio 2019 e già esaminata dalla Sezione con il parere n. 798/2021.
Valutazione sul contraddittorio
La Sezione ha rilevato che non vi è prova in atti dell’avvenuta trasmissione della relazione istruttoria ai ricorrenti. Tale omissione non consente di ritenere pienamente garantito il contraddittorio, poiché i ricorrenti non risultano posti nella condizione di conoscere le difese dell’amministrazione e di replicare all’eccezione di inammissibilità.
Provvedimento interlocutorio
Il Consiglio di Stato non ha definito il ricorso e non ha deciso l’eccezione di inammissibilità. Ha ordinato all’amministrazione di trasmettere ai ricorrenti la relazione istruttoria e ha fissato, dalla ricezione, un termine di 30 giorni per l’eventuale presentazione di repliche.
L’esame dell’ammissibilità e del merito resta quindi rinviato all’esito dell’integrazione del contraddittorio.
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