Sentenza del 28/11/2018 n. 2742 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - art. 20 d.P.R. 131/1986 - riqualificazione - conferimento di azienda - cessione di azienda - prova dell'intento elusivo - non è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 in materia di imposta di registro. L'operazione formalmente strutturata come cessione totalitaria delle quote di una società è stata riqualificata dall'Amministrazione come cessione di azienda, in ragione dell'identità della funzione economica: trasferire a un altro soggetto il potere di godimento e disposizione dell'azienda. Il ricorrente contestava presumibilmente tale riqualificazione, sostenendo la necessità di provare uno specifico intento elusivo.
La decisione
La riqualificazione è stata ritenuta legittima. L'Amministrazione finanziaria può considerare la cessione totalitaria delle quote come una cessione di azienda quando le due operazioni realizzano sostanzialmente il medesimo risultato economico. Non è necessario dimostrare l'intento elusivo o fraudolento delle parti, poiché la riqualificazione ai fini dell'imposta di registro dipende dalla funzione economica dell'operazione e dagli effetti giuridici complessivi dell'atto.
Norme richiamate
Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
La norma consente di qualificare l'atto sulla base della sua sostanza e dei suoi effetti giuridici complessivi, senza limitarsi al titolo o alla forma formalmente adottata dalle parti. La riqualificazione non richiede la prova di un intento elusivo.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale di un'operazione può dipendere dalla sua funzione economica effettiva e non soltanto dalla forma contrattuale prescelta.
- Una cessione totalitaria o sostanzialmente totalitaria delle quote può essere riqualificata come cessione di azienda quando produce il trasferimento sostanziale del controllo e della disponibilità dell'azienda.
- Per la riqualificazione ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non è necessariamente richiesta la prova di un intento elusivo: è sufficiente accertare l'identità sostanziale degli effetti economici e giuridici dell'operazione.
- La scelta di una struttura negoziale formalmente diversa non impedisce all'Amministrazione finanziaria di applicare il trattamento fiscale corrispondente all'operazione sostanzialmente realizzata.
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