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Sentenza

Sentenza del 28/11/2018 n. 2742 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - art. 20 d.P.R. 131/1986 - riqualificazione - conferimento di azienda - cessione di azienda - prova dell'intento elusivo - non è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 in materia di imposta di registro. L'operazione formalmente strutturata come cessione totalitaria delle quote di una società è stata riqualificata dall'Amministrazione come cessione di azienda, in ragione dell'identità della funzione economica: trasferire a un altro soggetto il potere di godimento e disposizione dell'azienda. Il ricorrente contestava presumibilmente tale riqualificazione, sostenendo la necessità di provare uno specifico intento elusivo.

La decisione

La riqualificazione è stata ritenuta legittima. L'Amministrazione finanziaria può considerare la cessione totalitaria delle quote come una cessione di azienda quando le due operazioni realizzano sostanzialmente il medesimo risultato economico. Non è necessario dimostrare l'intento elusivo o fraudolento delle parti, poiché la riqualificazione ai fini dell'imposta di registro dipende dalla funzione economica dell'operazione e dagli effetti giuridici complessivi dell'atto.

Norme richiamate

  • Art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La norma consente di qualificare l'atto sulla base della sua sostanza e dei suoi effetti giuridici complessivi, senza limitarsi al titolo o alla forma formalmente adottata dalle parti. La riqualificazione non richiede la prova di un intento elusivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale di un'operazione può dipendere dalla sua funzione economica effettiva e non soltanto dalla forma contrattuale prescelta.
  • Una cessione totalitaria o sostanzialmente totalitaria delle quote può essere riqualificata come cessione di azienda quando produce il trasferimento sostanziale del controllo e della disponibilità dell'azienda.
  • Per la riqualificazione ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non è necessariamente richiesta la prova di un intento elusivo: è sufficiente accertare l'identità sostanziale degli effetti economici e giuridici dell'operazione.
  • La scelta di una struttura negoziale formalmente diversa non impedisce all'Amministrazione finanziaria di applicare il trattamento fiscale corrispondente all'operazione sostanzialmente realizzata.

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