Ordinanza n. 520/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia - Sportello Unico Attività Produttive Associato in data 11.5.20026, comunicato a mezzo PEC in data 12.5.2026, recante il diniego al rinnovo annuale di installazione di un tapis roulant in loc. Vetta Amiata nel Comune di Abbadia S. Salvatore; 2) della presupposta comunicazione di segno negativo adottata in data 13.2.2026 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica del Comune di Abbadia San Salvatore; 3) del presupposto parere negativo emesso in data 3.3.2026 prot. n. 2299 dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica del Comune di Abbadia San Salvatore; 4) dell'atto in data 11.6.2026, a firma del Responsabile del procedimento Andrea Sabatini, dell'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica del Comune di Abbadia San Salvatore, recante verifica della rimozione del tapis roulant con sopralluogo programmato il 24.8.2026; di ogni altro atto e provvedimento presupposto e / o connesso, ancorché di ignoti estremi e contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo annuale dell'installazione e dell'utilizzo di un tapis roulant, connesso ordine di rimozione e verifica della rimozione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti hanno impugnato il diniego, comunicato nel maggio 2026, al rinnovo annuale dell'installazione di un tapis roulant in località Vetta Amiata, nonché gli atti presupposti costituiti dalla comunicazione negativa e dal parere negativo dell'Ufficio Tecnico Edilizia Urbanistica del Comune di Abbadia San Salvatore e dall'atto successivo relativo alla verifica della rimozione dell'impianto. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il TAR ha rilevato che le censure dedotte necessitano di approfondimento nella fase di merito, soprattutto alla luce della normativa introdotta dalla L.R.T. n. 41/2025, in particolare degli artt. 2, comma 5, e 14, comma 1, nonché della relativa disciplina transitoria di cui all'art. 26.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza cautelare, limitatamente all'ordine di rimozione del tapis roulant, disponendo il mantenimento dell'impianto e della situazione di fatto fino alla decisione nel merito. Ha ritenuto non configurabile un danno grave e irreparabile derivante dal mancato funzionamento del nastro trasportatore, poiché il pregiudizio dedotto ha natura economica ed è suscettibile di integrale ristoro, ove il ricorso sia accolto e ne ricorrano i presupposti. Tuttavia, nel bilanciamento degli interessi, ha considerato che il mantenimento dell'impianto nelle more non arreca evidenti pregiudizi all'Amministrazione, anche perché il tapis roulant è presente da anni e il suo utilizzo è stato costantemente autorizzato fino a quel momento. La trattazione di merito è stata fissata per il 3 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il danno grave e irreparabile e ha disposto una misura cautelare limitata.
art. 2, comma 5, L.R.T. n. 41/2025
Norma regionale ritenuta rilevante per l'esame delle censure, il cui contenuto deve essere approfondito nella fase di merito.
art. 14, comma 1, L.R.T. n. 41/2025
Norma regionale indicata come rilevante per la decisione di merito, senza interpretazione definitiva nella fase cautelare.
art. 26 L.R.T. n. 41/2025
Disciplina transitoria regionale ritenuta rilevante per l'approfondimento delle censure nel giudizio di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, il danno di natura esclusivamente economica, in quanto astrattamente suscettibile di integrale ristoro mediante risarcimento, non integra di regola un danno grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione dell'atto amministrativo.
- Il giudice cautelare può accogliere parzialmente la domanda e sospendere gli effetti dell'ordine di rimozione di un impianto, mantenendo provvisoriamente la situazione di fatto, anche quando non sia ravvisabile un danno cautelare irreparabile collegato al mancato funzionamento, se la permanenza dell'impianto non arreca evidenti pregiudizi all'amministrazione.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi rileva anche la situazione di fatto consolidata, inclusa la presenza dell'impianto da anni e il precedente costante rilascio di autorizzazioni al suo utilizzo, senza che ciò determini in questa fase una definitiva valutazione sulla legittimità del diniego.
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