Cassazione Civile, Sentenza n. 3456/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza n.7956/2021 della Corte di Cassazione: la ricorrente denunciava un errore di fatto (svista/percezione) della Corte nel ritenere nuovi e quindi inammissibili i motivi n.10, 11 e 12 del ricorso principale, attinenti alla doppia imposizione degli interessi attivi già assoggettati a ritenuta; un secondo motivo deduceva analoga errata percezione rispetto ai motivi n.16 e 17, relativi a questioni sulle sanzioni (continuazione vs percentuale).
La decisione
La Corte ha accolto, in sede rescindente, il primo motivo per revocazione ritenendo provata una svista percettiva: i documenti di causa mostravano che la questione della duplicazione di imposizione era stata effettivamente sollevata e documentata nelle fasi di merito e nel ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a censurare una valutazione di merito. Di conseguenza l'ordinanza n.7956/2021 è stata revocata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità dei motivi 10, 11 e 12; in sede rescissoria è stato accolto il decimo motivo (omessa pronuncia ai sensi dell'art.360, comma 1, n.4 c.p.c.), con assorbimento del 11° e 12°, è stata cassata la sentenza n.1938/2017 della CTR di Puglia nei limiti dell'accoglimento e disposto il rinvio alla CTR in diversa composizione per riesame della questione sulla duplicazione della tassazione degli interessi attivi; regolate le spese anche del giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La Corte ha applicato la norma quale presupposto dell'azione di revocazione, richiedendo l'esistenza di un errore di fatto (svista) nella lettura degli atti della causa da parte del giudice di legittimità
art. 395, n.4 c.p.c.
Richiamata come parametro per l'errore revocatorio: l'errore deve consistere in una percezione erronea o svista su un fatto decisivo, desumibile incontestabilmente dagli atti
art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.
Usata in sede rescindente per censurare l'omessa pronuncia del giudice di appello su un motivo di gravame regolarmente proposto (omessa decisione su punto di diritto/fatto)
art. 112 c.p.c.
Richiamata con riferimento al dovere del giudice di decidere su tutte le questioni rilevanti sollevate dalle parti; la mancata decisione integra omessa pronuncia
d.lgs. n.158/2015
Riferito in relazione alla rettifica delle sanzioni; la CTR aveva ordinato la rideterminazione delle sanzioni secondo i criteri introdotti da tale decreto (ius superveniens)
art. 23, comma 8-bis, d.l. n.137/2020
Richiamato come base normativo-procedurale per il deposito delle conclusioni del P.G.; non è sostanziale alla decisione sulle questioni tributarie in merito
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di Cassazione è ammessa solo per errore di fatto evidente (svista/percezione) desumibile dagli atti: non è sufficiente contestare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche.
- Per ottenere la revocazione è utile dimostrare con riferimenti precisi (pagine, estratti, documenti) che la questione ritenuta 'nuova' era invece già stata sollevata e documentata nei gradi di merito o nel ricorso di cassazione.
- L'omessa pronuncia del giudice di appello su un motivo sollevato e rilevante può essere censurata davanti alla Cassazione ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c. e condurre alla cassazione e al rinvio per nuovo esame.
- Censure relative a valutazioni di merito (es. applicazione dello ius superveniens, quantificazione o modalità di imposizione delle sanzioni, accertamento dei fatti) sono più difficilmente suscettibili di revocazione perché rientrano nella sfera della valutazione giudiziale.
- Se la revocazione ha successo parziale, l'effetto tipico è la revoca limitata della precedente ordinanza e il rinvio del profilo decisorio omesso al giudice di merito, con possibile regolazione delle spese per i giudizi coinvolti.
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