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Sentenza

Sentenza n. 1500/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e atti della procedura selettiva interna per il riconoscimento tra le aree del personale dipendente, nonché successiva rettifica dei punteggi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria approvata dall'ASP di Catanzaro nell'ambito della procedura per il riconoscimento tra le aree del personale dipendente ai sensi dell'art. 21 del CCNL del comparto sanità 2019-2021. Inizialmente classificata al primo posto, la ricorrente era stata successivamente collocata al secondo posto, mentre il controinteressato era stato collocato al primo posto in seguito alla modifica dei punteggi attribuiti per i titoli. Con il ricorso principale e con i motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti del regolamento e dell'avviso di selezione, dell'art. 21 del CCNL e della lex specialis, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Ha sostenuto che la commissione avrebbe dovuto valorizzare, ai fini del punteggio previsto per gli incarichi di responsabile del procedimento/RUP, economo, agente contabile o DEC, l'attività svolta quale RUP in procedimenti di gara e, in particolare, nella liquidazione delle fatture. Ha chiesto l'attribuzione di un punteggio per titoli pari a 2,50 anziché 2,00 e la decurtazione di 1,50 punti al controinteressato. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, la carenza in capo alla ricorrente del requisito di accesso relativo allo svolgimento di attività di contabilizzazione delle fatture, avendo ella svolto soltanto attività di liquidazione, e, dall'altro, il proprio diritto a un maggior punteggio nell'eventualità in cui fosse stata valorizzata la medesima attività della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo che il ricorso incidentale dovesse essere esaminato soltanto in caso di accoglimento delle domande principali. Ha ritenuto infondate le censure relative al punteggio della ricorrente. La lex specialis consentiva di valutare, tra gli incarichi svolti negli ultimi cinque anni, soltanto quelli attinenti al profilo messo a bando e formalmente conferiti. Poiché la selezione riguardava il profilo relativo alla contabilizzazione, non erano valutabili gli incarichi di RUP, economo o DEC in quanto tali, ma esclusivamente quelli consistenti in attività di contabilizzazione delle fatture, riconducibile alla figura dell'agente contabile. Il giudice ha inoltre distinto la liquidazione dalla contabilizzazione: la liquidazione consiste nella verifica della regolarità formale e sostanziale del titolo, dell'esistenza del credito e dell'importo da pagare, mentre la contabilizzazione consiste nella successiva o autonoma registrazione del documento nelle scritture contabili e nell'imputazione dei dati ai pertinenti capitoli o partite di bilancio. La mera attività di liquidazione svolta dalla ricorrente non poteva quindi essere equiparata, neppure in via estensiva o analogica, alla contabilizzazione richiesta dal bando. Il TAR ha valorizzato anche il fatto che dai log della piattaforma SEC-SIR risultava l'attività di contabilizzazione svolta dal controinteressato, mentre non risultava quella della ricorrente; tale circostanza non era stata contestata specificamente. La censura diretta alla decurtazione dei punti attribuiti al controinteressato è stata dichiarata improcedibile per difetto di interesse, perché, anche sottraendo 1,50 punti al controinteressato, la ricorrente non avrebbe comunque raggiunto il primo posto in graduatoria. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del rigetto delle domande principali. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori in favore dell'ASP e in euro 4.000,00 oltre accessori in favore del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 21 CCNL comparto sanità 2019-2021

    La procedura selettiva interna per il riconoscimento tra le aree del personale dipendente è stata svolta ai sensi della disposizione contrattuale, secondo i criteri stabiliti dall'avviso e dalla relativa lex specialis.

  • artt. 7 e seguenti del regolamento e avviso di selezione interna

    I criteri della lex specialis vincolano la commissione e consentono di valutare soltanto gli incarichi formalmente conferiti, svolti nel periodo previsto e attinenti al profilo messo a bando.

  • art. 73 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per il deposito delle memorie conclusionali dell'amministrazione e della ricorrente.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, quando la lex specialis limita la valutazione dei titoli agli incarichi attinenti al profilo messo a bando, la commissione deve escludere gli incarichi che, pur formalmente riconducibili a una delle categorie elencate, non presentino una concreta coerenza funzionale con il profilo oggetto della selezione.
  • La liquidazione delle fatture, consistente nella verifica della regolarità del titolo, dell'esistenza del credito e dell'importo da pagare, è distinta dalla contabilizzazione, che consiste nella registrazione del documento nelle scritture contabili e nell'imputazione dei relativi dati ai pertinenti capitoli o partite di bilancio; pertanto, la mera attività di liquidazione non può essere automaticamente valorizzata come attività di contabilizzazione.
  • Quando il bando richiede una specifica competenza tecnico-contabile, la nozione di contabilizzazione non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica fino a ricomprendere attività amministrative antecedenti, come il controllo e la liquidazione delle fatture.
  • La contestazione dell'attribuzione di un punteggio a un altro candidato è improcedibile per difetto di interesse quando, anche in caso di integrale accoglimento della censura, il ricorrente non potrebbe comunque conseguire una posizione utile nella graduatoria.
  • Nel giudizio amministrativo concernente una procedura selettiva, il giudice può esaminare prioritariamente il ricorso principale e dichiarare improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse quando il rigetto del ricorso principale rende non più utile la decisione sulla domanda incidentale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciMotivi aggiunti e ricorso incidentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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