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Sentenza

Sentenza n. 965/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero della Cultura e dalla Commissione Tecnica PNRR - PNIEC, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, sull'atto del 30 ottobre 2025 di diffida alle dette Amministrazioni ad adottare ciascuna gli atti di propria spettanza e a concludere, senza indugio e, comunque, non oltre trenta giorni, il procedimento instaurato dalla società INE La Cogna s.r.l. con istanza del 28 luglio 2022, avente ad oggetto il rilascio, ai sensi degli artt. 23 ss. del d.lgs. n. 152/2006, del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale; nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo delle anzidette Amministrazioni di porre in essere gli atti di rispettiva spettanza per definire il procedimento di che trattasi, provvedendo a quanto richiesto con l'atto di diffida di cui sopra dando corso a tutti gli adempimenti e alla adozione di tutti gli atti e provvedimenti all'uopo necessari;

Giustizia amministrativa202600177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sulla conclusione del procedimento statale di VIA relativo al progetto agrivoltaico “La Cogna”, di potenza prevista pari a 22,066 MW, da realizzare nel Comune di Aprilia

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proponente di un progetto agrivoltaico per il quale aveva presentato istanza di VIA statale il 28 luglio 2022, ha agito contro il silenzio del MASE, del Ministero della Cultura e della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, chiedendo che fosse dichiarato l’obbligo di concludere il procedimento. La documentazione era stata definitivamente resa procedibile il 2 aprile 2024; dopo integrazioni documentali, pubblicazione e acquisizione di osservazioni, la società aveva diffidato le amministrazioni il 30 ottobre 2025. Il MASE aveva risposto solo in via interlocutoria, comunicando che la documentazione era stata trasmessa alla Commissione e che il provvedimento sarebbe seguito al completamento dell’istruttoria tecnica e all’esito della procedura del MiC. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e degli artt. 23 ss. del d.lgs. 152/2006, anche in relazione al regolamento (UE) 2022/2577, nonché dell’art. 97 Cost., sostenendo che fosse scaduto il termine per provvedere e si fosse formato il silenzio-inadempimento. Le amministrazioni costituite hanno eccepito la tardività dell’azione, perché proposta oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione della VIA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività, senza esaminare nel merito la denunciata inerzia. Ha individuato nel 9 settembre 2024 la scadenza del termine di conclusione del procedimento: 130 giorni dalla definitiva procedibilità del 2 aprile 2024 per l’adozione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, oltre 30 giorni per il concerto delle autorità competenti. Poiché il ricorso è stato notificato il 20 febbraio 2026, è stato proposto oltre l’anno previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. La diffida del 30 ottobre 2025, successiva alla scadenza del termine annuale, aveva contenuto meramente sollecitatorio: non chiedeva la riapertura del procedimento e non costituiva una nuova istanza idonea a far decorrere nuovamente i termini. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 2, c.p.a.

    Ai sensi dell'art. 31, co. 2, cod. proc. amm., l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione «può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti»

    L’azione contro il silenzio deve essere proposta entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Una diffida successiva non riapre il termine se non integra, per contenuto e presupposti, una nuova istanza di avvio.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    Nel caso di specie il progetto ha ricevuto definitiva procedibilità con pubblicazione della documentazione in data 2 aprile 2024, sicché il termine per la conclusione del procedimento di cui all’art. 25, comma 2bis D.lgs. 152/2006 (130 giorni per l’adozione dello schema di provvedimento da parte della CT PNRR-PNIEC a cui devo aggiungersi 30 giorni per l’adozione del concerto da parte delle autorità concertanti) risulta essere scaduto il 9 settembre 2024.

    Nel procedimento di VIA considerato, il termine è stato calcolato in 130 giorni per lo schema di provvedimento della Commissione, cui si aggiungono 30 giorni per il concerto delle autorità concertanti.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è soggetta al termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, anche se l’inadempimento amministrativo perdura.
  • Una diffida presentata dopo la scadenza del termine annuale non riavvia il termine per agire contro il silenzio se si limita a sollecitare la conclusione del procedimento pendente. Può valere come nuova istanza soltanto se, per il suo contenuto e in presenza dei relativi presupposti, richiede la riapertura del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoVIA, VAS e verifica di assoggettabilità
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiDecadenza e tardivitàSilenzio della pubblica amministrazione

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