Sentenza n. 2049/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva annullato il diniego della promozione al grado superiore ex art. 1084 c.m. e disposto la rinnovazione del procedimento in contraddittorio con l'interessato
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, divenuto permanentemente inidoneo al servizio e collocato in congedo assoluto, aveva chiesto la promozione al grado superiore ai sensi dell'art. 1084 del codice dell'ordinamento militare. La Commissione superiore di avanzamento aveva espresso parere contrario e il Ministero aveva disposto la cessazione dal servizio, riconoscendo invece la promozione ai sensi dell'art. 1084-bis c.m. Il TAR aveva accolto il ricorso del militare, ritenendo sussistenti il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, in ragione dell'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale. Il Ministero ha appellato deducendo la violazione degli artt. 1084 c.m., 10-bis e 21-octies l. 241/1990, sostenendo che: la promozione ex art. 1084 richiede un nesso diretto e immediato tra l'infermità e uno specifico evento verificatosi durante attività operative o addestrative; il procedimento è officioso e non a istanza di parte; l'istanza dell'interessato non ne modifica la natura; il preavviso di rigetto non è quindi dovuto; la motivazione può essere sintetica o implicita se ancorata alla documentazione personale. L'appellato ha eccepito, tra l'altro, la genericità dei motivi e la sopravvenuta improcedibilità dell'appello. Ha inoltre depositato documentazione oltre il termine processuale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha ritenuto infondate l'eccezione di difetto di specificità dei motivi e quella di improcedibilità, poiché la rinnovazione del procedimento da parte dell'Amministrazione era stata eseguita in attuazione della sentenza impugnata e dell'ordinanza cautelare, senza acquiescenza. Ha dichiarato inutilizzabile la documentazione depositata tardivamente, anche perché parte di essa era nuova in appello e altra riguardava fatti sopravvenuti, non valutabili ai fini della legittimità dell'atto secondo il principio tempus regit actum. Nel merito, ha interpretato l'art. 1084 c.m. nel senso che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non è sufficiente per ottenere la promozione: occorre anche che l'infermità derivi direttamente e immediatamente da uno specifico evento verificatosi durante attività operative o addestrative, valutato dalla Commissione di avanzamento. La mera presenza di un'infermità contratta durante il servizio, anche se dipendente da causa di servizio e successivamente causa di inidoneità permanente, non integra tale presupposto. Nel caso concreto, la lesione risaliva a circa trentasei anni prima, non aveva impedito il successivo arruolamento come ufficiale né lo svolgimento di oltre trent'anni di servizio, e non risultava collegata allo specifico presupposto richiesto dall'art. 1084. Il Collegio ha inoltre escluso che il procedimento di promozione sia a istanza di parte: esso è attivato d'ufficio, anche alla luce dell'art. 1041 del testo unico regolamentare dell'ordinamento militare. Ne consegue che l'art. 10-bis l. 241/1990, riferito ai procedimenti a istanza di parte, non è applicabile. In materia di avanzamento, l'art. 1030, comma 2, c.m. stabilisce inoltre che gli obblighi di partecipazione e motivazione sono assolti secondo le modalità speciali previste dal codice dell'ordinamento militare; il procedimento, espressione di discrezionalità tecnica e non suscettibile di apporti collaborativi esterni, non richiede quindi il preavviso di rigetto. L'appellato è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate complessivamente in euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1084 d.lgs. 66/2010
Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento.
La promozione richiede non soltanto la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ma anche un nesso diretto e immediato tra infermità e uno specifico evento verificatosi durante attività operative o addestrative, valutato dalla Commissione di avanzamento.
art. 1084-bis d.lgs. 66/2010
La distinta disciplina della promozione per altre ipotesi di cessazione dal servizio conferma che l'art. 1084 riguarda fattispecie più ristrette e specifiche rispetto alla mera dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
art. 1030, comma 2, d.lgs. 66/2010
In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo.
Le garanzie partecipative e motivazionali della l. 241/1990 sono derogate o attenuate dalle modalità speciali previste dal codice dell'ordinamento militare per i procedimenti di avanzamento.
art. 1041, comma 1, lett. q), d.P.R. 90/2010
Le promozioni di competenza della Direzione generale per il personale militare avvengono d'ufficio, sulla base delle determinazioni e dei verbali degli organi valutativi, e non su domanda dell'interessato.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto riguarda i procedimenti a istanza di parte e non è dovuto nel procedimento officioso di promozione ex art. 1084 c.m., anche quando l'interessato abbia presentato un'istanza.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il deposito documentale deve rispettare il termine perentorio di quaranta giorni liberi anteriori all'udienza, calcolato a ritroso.
art. 104, comma 2, c.p.a.
In appello non possono essere introdotti nuovi mezzi di prova e nuovi documenti, salvo le eccezioni previste dalla legge.
art. 101, comma 1, c.p.a.
L'appello è ammissibile quando i motivi consentono di individuare le critiche rivolte alla sentenza impugnata; nel caso concreto il requisito di specificità è stato ritenuto rispettato.
Massime di principio
- La promozione prevista dall'art. 1084 del codice dell'ordinamento militare presuppone, oltre alla permanente inidoneità e alla dipendenza dell'infermità da causa di servizio, un nesso diretto e immediato tra l'infermità e uno specifico evento verificatosi durante l'impiego in attività operative o addestrative; la mera contrazione di un'infermità durante il servizio non è sufficiente.
- Il parere favorevole della competente Commissione di avanzamento costituisce presupposto necessario per la promozione ex art. 1084 c.m.; la Commissione deve valutare le circostanze concrete dell'evento, sicché la dipendenza dell'infermità da causa di servizio non determina automaticamente il diritto alla promozione.
- Il procedimento di promozione previsto dall'art. 1084 c.m. è officioso e non diventa procedimento a istanza di parte per il solo fatto che il militare presenti una domanda o un'istanza sollecitatoria.
- Poiché l'art. 10-bis l. 241/1990 si applica ai procedimenti a istanza di parte, il preavviso di rigetto non è dovuto nel procedimento officioso di promozione ex art. 1084 c.m.
- Nei procedimenti di avanzamento disciplinati dal codice dell'ordinamento militare, gli obblighi di partecipazione procedimentale e motivazione sono assolti secondo le modalità speciali previste dal codice; tali procedimenti, espressivi di discrezionalità tecnica, non richiedono necessariamente l'apporto collaborativo dell'interessato mediante il preavviso di rigetto.
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