Sentenza del 13/11/2018 n. 7821 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Atto contenente più cessioni di quote - Autonomo assoggettamento a imposta di registro di ciascuna disposizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro di un unico atto contenente contestuali cessioni di quote di una società di persone a favore di più cessionari. La parte ricorrente sosteneva, in sostanza, che l'atto dovesse essere considerato come un negozio complesso, soggetto a un'unica tassazione ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986. La tesi contraria qualificava invece le cessioni come negozi distinti e autonomamente giustificati sul piano causale, ciascuno soggetto a imposta.
La decisione
È stato affermato che ciascuna cessione di quota deve essere assoggettata autonomamente all'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986. Non si tratta di un unico negozio complesso, per il quale troverebbe applicazione il comma 2 con tassazione unitaria, ma di più negozi collegati, ciascuno dotato di una propria causa e di un proprio effetto negoziale. La decisione si pone in linea con Cass. ord. n. 19245/2014, Cass. ord. n. 22899/2014 e Cass. ord. n. 3300/2015.
Norme richiamate
Art. 21, comma 1, d.P.R. n. 131/1986
Quando un atto contiene più disposizioni negoziali autonome, ciascuna disposizione è soggetta autonomamente all'imposta di registro.
Art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
La tassazione unitaria opera per un negozio complesso, caratterizzato da disposizioni tra loro inscindibili e riconducibili a un'unica causa, non semplicemente per la presenza di più negozi collegati nello stesso documento.
Massime di principio
- La sottoscrizione di un unico documento non comporta automaticamente l'applicazione di una sola imposta di registro: occorre esaminare la struttura causale delle singole operazioni.
- Quando ciascuna cessione è autonomamente voluta, produce propri effetti e può sussistere indipendentemente dalle altre, le disposizioni sono normalmente tassate separatamente ai sensi dell'art. 21, comma 1.
- La tassazione unitaria prevista dall'art. 21, comma 2, richiede un vero negozio complesso, con disposizioni inscindibili e funzionalmente riconducibili a un'unica causa, non un semplice collegamento contrattuale.
- Nelle cessioni contestuali di quote societarie a più acquirenti, in assenza di elementi che dimostrino l'indivisibilità dell'operazione, è prudente considerare ogni cessione come autonomamente imponibile.
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