Cassazione Penale, Sentenza n. 19394/2026 del 28/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.) sostenendo, con tre motivi principali, che: 1) la sentenza di merito aveva errato nel riconoscere il dolo specifico richiesto dalla fattispecie senza adeguata prova e con vizio di motivazione; 2) in mancanza di prova del dolo specifico la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata in bancarotta semplice (art. 217 legge fall.); 3) la determinazione della pena accessoria non sarebbe stata congrua in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sul primo motivo, assorbendo le restanti censure. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo giudizio, rilevando che i giudici di merito non hanno adeguatamente accertato il dolo specifico richiesto dalla fattispecie di bancarotta documentale "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione dei libri con scopo di procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori). La Cassazione ha ricordato la distinzione giurisprudenziale tra la fattispecie "specifica" (richiede dolo specifico) e quella "generale" (richiede dolo generico) e ha sottolineato che l'irreperibilità dell'amministratore e la mancata consegna della contabilità non sono di per sé sufficienti a dimostrare il dolo specifico: occorrono indici aggiuntivi quali passivo rilevante e attività distrattiva dei beni. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio.
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
Disciplina la bancarotta fraudolenta documentale e contiene due profili: la fattispecie "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione/omessa tenuta con dolo specifico finalizzato a profitto ingiusto o a recare pregiudizio ai creditori) e la fattispecie "generale" (tenuta della contabilità in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione, che richiede solo dolo generico).
legge fallimentare, art. 217
art. 217, legge fallimentare
Prevede la bancarotta semplice (omessa o irregolare tenuta dei libri contabili) che non richiede l'elemento di frode; costituisce la fattispecie meno grave distinguibile dall'art. 216 quando manca il dolo specifico.
codice penale, art. 133
Stabilisce i criteri per la determinazione della pena e delle pene accessorie; la Corte ha richiamato la necessità che la Corte territoriale osservi questi criteri nella quantificazione delle pene accessorie.
codice di procedura penale, art. 125, comma 3
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle censure processuali avanzate dal ricorrente; attiene ai limiti e alle modalità di impugnazione (menzionato nel ricorso ma la decisione si è concentrata sul merito sostanziale relativo al dolo).
codice di procedura penale, art. 546, comma 1, lett. e)
art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione; citato in relazione alle censure di diritto mosse dal ricorrente.
codice di procedura penale, art. 192
art. 192, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata tra le disposizioni contestate; in generale attiene al principio di acquisizione degli atti e dei documenti nel processo penale.
codice di procedura penale, art. 530, comma 2
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulle pronunce di assoluzione/prescrizione/annullamento; citata tra i riferimenti normativi nelle censure del ricorrente.
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso (limiti formali nella presentazione delle censure).
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra bancarotta documentale "specifica" e "generale": la prima richiede dolo specifico (scopo di vantaggio o di recare pregiudizio ai creditori), la seconda richiede solo dolo generico.
- L'omessa tenuta dei libri o la loro sottrazione/distruzione configura la fattispecie specifica solo se è dimostrabile l'intento fraudolento; la mera irreperibilità dell'amministratore o il rifiuto/conseguente difficoltà nella consegna della contabilità non sono prove sufficienti del dolo specifico.
- Per provare il dolo specifico è necessario offrire indici supplementari di fraudolenza: esempio concreto di passivo rilevante, attività distrattive dei beni societari, evidenze di profitto illecito o di condotte sistematiche volte a ledere i creditori.
- Se il dolo specifico non è provato, la condotta deve essere valutata alla luce dell'art. 217 (bancarotta semplice) e non agevolmente qualificata come bancarotta fraudolenta documentale specifica.
- Nella valutazione delle scritture contabili occorre accertare se la falsificazione è materiale su documenti definitivamente formati (più tipica della fattispecie specifica) oppure ideologica e contestuale alla tenuta della contabilità (più tipica della fattispecie generale).
- I giudici, in caso di quantificazione di pene accessorie, devono osservare i criteri dell'art. 133 cod. pen.; le censure procedurali volte a ottenere la cassazione per vizi di motivazione sono efficaci quando il motivo decisivo non sia adeguatamente supportato da elementi probatori.
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