Cassazione Civile, Ordinanza n. 33182/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia originava da un avviso di rettifica di valore e liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo alla compravendita di un terreno in Olbia. Dopo che la Corte di cassazione, con ordinanza del 15 gennaio 2020 n. 564, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la decisione della CTR e rigettato nel merito il ricorso originario della contribuente, quest'ultima proponeva ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la decisione di legittimità aveva definito la causa nel merito senza considerare questioni da lei dedotte e rimaste assorbite in appello, non investite dal ricorso dell'Ufficio. In corso di giudizio la contribuente chiedeva inoltre l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, allegando di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex L. n. 197/2022 e di aver versato integralmente quanto richiesto in relazione alla cartella emessa medio tempore.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata invocata non fosse idonea a determinare l'estinzione per cessazione della materia del contendere del procedimento di revocazione, poiché l'avviso di rettifica era ormai definitivo a seguito della precedente decisione di legittimità e la cartella di pagamento non risultava autonomamente impugnata. Tuttavia, ha valorizzato la richiesta della contribuente come inequivoca manifestazione di disinteresse alla decisione sul ricorso, dichiarando quindi l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra le parti. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, perché la declaratoria è stata di inammissibilità sopravvenuta per cessazione dell'interesse e non di ordinaria inammissibilità o rigetto.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
ricorso per la revocazione
la revocazione dell'ordinanza di legittimità è stata dedotta come mezzo di impugnazione, ma il successivo difetto di interesse ha precluso l'esame del motivo.
art. 395, n. 4, c.p.c.
violazione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.
il motivo era fondato sull'asserita decisione della causa nel merito oltre i limiti del ricorso per cassazione; la Corte non ha esaminato nel merito la censura per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1, commi 231-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197
la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione è stata ritenuta non idonea, nel caso concreto, a estinguere il giudizio di revocazione, perché riferita al carico e non alla revocazione contro l'ordinanza ormai definitiva.
art. 1, comma 232, L. 29 dicembre 2022, n. 197
pagamento in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate
la Corte ha richiamato la disciplina del pagamento per evidenziare il quadro normativo della definizione agevolata invocata dalla ricorrente.
art. 1, comma 235, L. 29 dicembre 2022, n. 197
il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi
la dichiarazione di adesione con impegno alla rinuncia è stata considerata una manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
art. 1, comma 241, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Entro il 30 settembre 2023, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione...
richiamato per descrivere il perfezionamento operativo della procedura di definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
raddoppio del contributo unificato
la Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo non comporta automaticamente l'estinzione di qualsiasi giudizio collegato al tributo, occorrendo verificare se il processo pendente abbia ad oggetto il carico definito e se sussistano i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
- Quando il contribuente manifesta inequivocabilmente il proprio disinteresse alla decisione, ad esempio aderendo alla definizione agevolata con impegno alla rinuncia e pagando integralmente quanto dovuto, il giudizio può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica nelle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, poiché tale evenienza rende irrilevante la valutazione sulla fondatezza originaria del ricorso.
- La declaratoria di cessazione dell'interesse sopravvenuta può prevalere sull'esame del motivo di revocazione, se l'assetto sostanziale della lite rende inutile una pronuncia nel merito del mezzo di impugnazione.
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