Sentenza n. 2737/2026 - Roma, Sezione 5Q
avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine alle istanze presentate dalla ricorrente, per il rilascio del visto per motivi di studio, avente ad oggetto la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. In particolare, l’Amministrazione non aveva fissato l’appuntamento necessario per la formalizzazione della domanda. Il ricorrente ha dedotto l’esistenza di un obbligo di provvedere e il superamento del termine ragionevole per l’attivazione della procedura, evidenziando la rilevanza della tempistica rispetto all’anno accademico in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che i presupposti dell’azione avverso il silenzio siano l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. La fissazione dell’appuntamento costituisce una fase preliminare interna al procedimento di rilascio del visto, poiché è pubblicizzata sul sito dell’Autorità procedente ed è necessaria per la formalizzazione della domanda. Essa non può quindi essere considerata estranea o sottratta al sindacato giurisdizionale, altrimenti si determinerebbe un arresto procedimentale non giustiziabile. Il TAR ha richiamato, quale conferma sistematica, l’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, che prevede normalmente la fissazione dell’appuntamento entro due settimane dalla richiesta, pur precisando che la disposizione non ha carattere immediatamente precettivo e che il visto nazionale è sottratto alla disciplina del Codice Visti. Ha inoltre ritenuto che, mentre il termine finale per la decisione sulla domanda formale è di novanta giorni ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999, il termine per fissare l’appuntamento debba essere più breve e possa essere individuato analogicamente in quindici giorni dalla diffida dell’interessato, soprattutto per i visti per studio. La richiesta di appuntamento è stata quindi considerata un’istanza idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere. L’Ambasciata è stata condannata a convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro quindici giorni dalla notifica o comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese sono state compensate, ma l’Amministrazione è stata onerata della restituzione del contributo unificato, se versato. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un separato provvedimento in caso di ulteriore inerzia.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso è accolto quando sussistono un obbligo di provvedere e l’inerzia oltre il termine previsto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 9, par. 2, regolamento (CE) n. 810/2009
“nei casi in cui i richiedenti sono tenuti a chiedere un appuntamento per la presentazione della domanda”, “l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento”.
La disposizione, pur non essendo immediatamente precettiva e pur riferendosi ai visti disciplinati dal Codice Visti, conferma la rilevanza giuridica della fase di fissazione dell’appuntamento e della scansione temporale dell’intero procedimento.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
Prevede il termine finale di novanta giorni dalla presentazione formale della domanda di visto; il termine per fissare l’appuntamento preliminare deve essere più breve.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Impone all’Amministrazione soccombente la restituzione alla parte ricorrente delle somme corrisposte a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda di visto costituisce una fase del procedimento amministrativo ed è soggetta al sindacato del giudice amministrativo quando l’Amministrazione ometta di attivarla.
- Una richiesta di fissazione dell’appuntamento, se rivolta all’Amministrazione nell’ambito della procedura di rilascio del visto, integra gli estremi minimi di un’istanza amministrativa idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere.
- L’azione avverso il silenzio presuppone la sussistenza di un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine previsto o ragionevole per la conclusione della fase procedimentale considerata.
- Anche quando il termine finale per la decisione sulla domanda formale di visto è più ampio, il termine per la fissazione dell’appuntamento preliminare deve essere più breve; per i visti per motivi di studio può essere individuato, in via analogica, in quindici giorni dalla diffida dell’interessato.
- La pubblicizzazione della procedura di appuntamento sul sito dell’Amministrazione conferma che tale fase appartiene al procedimento amministrativo e non può costituire un diaframma sottratto a ogni tutela giurisdizionale.
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