Cassazione Civile, Ordinanza n. 04101/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte resistente)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio promosso da una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese e dichiarata estinta. A seguito dell'interruzione del processo, la socia già liquidatrice ha cercato di proseguire il giudizio, ma i giudici di merito hanno escluso la sua legittimazione, ritenendo necessario accertare in concreto se vi fosse stata o meno rinuncia alla coltivazione del credito azionato dalla società estinta. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi formalmente entrambi ex art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi e il vizio di motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello non avesse valutato le circostanze di fatto e l'evoluzione della giurisprudenza sulla sorte dei crediti della società estinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formulati come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., fossero diretti contro una sentenza d'appello che confermava la decisione di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, cioè in presenza di 'doppia conforme'. Per effetto dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., in tale ipotesi il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui al n. 5, ma solo per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando il ricorso investe una sentenza resa in regime di doppia conforme e fondata sulle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
"Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione ... può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360"; "La disposizione di cui al quarto comma si applica ... anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado"
In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello confermativa è limitato ai motivi diversi dal n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, si è in presenza di doppia conforme e il ricorso per cassazione è soggetto alla limitazione di cui all'art. 348-ter c.p.c.
- In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile; il controllo di legittimità resta esperibile solo nei limiti dei motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.
- La mera deduzione di omesso esame di fatti decisivi non consente di superare il divieto processuale derivante dalla doppia conforme, se la censura investe in realtà la valutazione di merito già condivisa dai due gradi di giudizio.
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