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Sentenza

Sentenza n. 4837/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202506582

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una gara per servizi integrati di manutenzione e conduzione degli impianti generali e del patrimonio edile e infrastrutturale del CIRA, successivamente confermata all’esito del riesame

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione originaria in favore dell’impresa prima classificata, deducendo: l’omessa dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento, rilevante quale possibile grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 36/2023; l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta, o comunque dell’equivalenza delle tutele, in relazione all’applicazione di un CCNL diverso da quello indicato dalla lex specialis; l’incongruità dell’offerta economica per la sottostima del costo della manodopera, anche in ragione dell’impiego di risorse aggiuntive. Dopo la sospensione dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante e il riesame in contraddittorio, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro la determina del 12 febbraio 2026, deducendo: l’erronea valutazione dell’inesistenza di un obbligo dichiarativo rispetto alla precedente risoluzione contrattuale; l’incongruità dell’offerta; l’inammissibile modifica dell’offerta attraverso i chiarimenti resi nel subprocedimento di verifica.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’aggiudicazione originaria è stata sostituita e definitivamente superata dalla successiva determina di conferma adottata all’esito del riesame. Ha quindi esaminato i motivi aggiunti e li ha respinti. Quanto alla precedente risoluzione contrattuale, ha rilevato che l’art. 98 del d.lgs. 36/2023 non determina l’esclusione automatica dell’operatore, ma impone una valutazione concreta e motivata della sua incidenza sull’affidabilità e integrità professionale. La stazione appaltante ha ritenuto la vicenda isolata, temporalmente circoscritta e definita mediante accordo transattivo; tale valutazione non è risultata affetta da travisamenti, macroscopici vizi motivazionali o manifesta irragionevolezza. Di conseguenza, la vicenda non è stata ritenuta rilevante neppure ai fini dell’obbligo dichiarativo. Quanto al costo della manodopera, il giudice ha ritenuto che l’importo posto a base di gara fosse parametrato al fabbisogno complessivo stimato per l’esecuzione del servizio e non soltanto al riassorbimento del personale uscente; il costo del personale da riassorbire costituiva soltanto una componente del totale, sicché l’offerta è stata ritenuta sostenibile anche rispetto alle risorse aggiuntive. Quanto alla dedotta modifica dell’offerta, l’utilizzo del concetto di “risorsa equivalente” è stato qualificato come chiarimento tecnico coerente con il capitolato e non come modifica dell’offerta. Le apparenti discrepanze nelle tabelle sono state ricondotte alla distinzione tra personale operativo e struttura di governo, coordinamento e supporto gestionale. Anche i rilievi sulle risorse di pronto intervento e sull’inquadramento di due dipendenti non hanno dimostrato una modifica strutturale dell’offerta. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna parte resistente, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    Il grave illecito professionale, inclusa la risoluzione per inadempimento di un precedente contratto, non comporta automaticamente l’esclusione. È necessaria una valutazione concreta, istruita e motivata della rilevanza del fatto sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore; anche l’omissione dichiarativa non ha autonoma efficacia espulsiva, ma rileva in funzione di tale valutazione.

  • art. 98, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023

    La risoluzione per inadempimento di un precedente contratto pubblico costituisce una fattispecie potenzialmente rilevante, la cui concreta incidenza deve essere apprezzata dalla stazione appaltante.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    La stazione appaltante ha utilizzato il potere di sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione per procedere al riesame del provvedimento alla luce delle censure dedotte in giudizio.

  • art. 122 c.p.a.

    La ricorrente ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, ma la pronuncia non ha accolto tale domanda.

  • art. 30 c.p.a.

    La ricorrente ha formulato domande di reintegrazione in forma specifica e, in subordine, di risarcimento per equivalente, non accolte in ragione dell’improcedibilità del ricorso principale e del rigetto dei motivi aggiunti.

Massime di principio

  • La mera ricorrenza di una fattispecie astrattamente riconducibile al grave illecito professionale non determina automaticamente l’esclusione dalla gara: la stazione appaltante deve svolgere una valutazione concreta, adeguatamente istruita e motivata, sull’incidenza del fatto sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore economico.
  • L’omessa dichiarazione di una vicenda potenzialmente rilevante ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 36/2023 non produce di per sé un effetto espulsivo automatico; la stazione appaltante deve verificare se l’omissione abbia concretamente inciso sul giudizio di affidabilità demandatole dalla legge.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione della stazione appaltante in materia di grave illecito professionale è estrinseco e riguarda l’assenza di travisamenti evidenti, macroscopici vizi motivazionali o manifesta irragionevolezza, senza sostituire la valutazione amministrativa con un autonomo giudizio sul merito della vicenda contrattuale.
  • Quando l’aggiudicazione originaria viene sostituita e superata da un nuovo provvedimento adottato all’esito di un riesame, il ricorso contro l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendo il giudice esaminare, se impugnato, il provvedimento successivo.
  • Nel giudizio di congruità dell’offerta, l’importo stimato per la manodopera può essere parametrato al fabbisogno complessivo necessario all’esecuzione del servizio e non esclusivamente al personale da riassorbire; la sostenibilità dell’offerta va valutata alla luce della struttura complessiva dei costi.
  • I chiarimenti resi nel subprocedimento di verifica dell’offerta non costituiscono modifica dell’offerta quando si limitano a esplicitare tecnicamente elementi già contenuti nella proposta e coerenti con la lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieGrave illecito professionaleCosti della manodopera e oneri di sicurezza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSopravvenuta carenza di interesse

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