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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22006/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per errore percettivo la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria. Sostiene che l'atto di transazione tra le parti è sopravvenuto dopo la testimonianza della parte civile (quando ancora era portatrice di interessi economici) e quindi non poteva essere considerato elemento sintomatico di attendibilità; deduce altresì che l'errore ha inciso sulla dosimetria della pena, non valutando correttamente la rilevanza della transazione, e che l'istanza di rinnovazione istruttoria non era generica ma ancorata a profili probatori specifici.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: il rimedio per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è applicabile solo quando l'errore sia identificabile esclusivamente come fuorviata rappresentazione percettiva; se la questione comprende valutazioni di merito o passaggi argomentativi soggetti a giudizio, si tratta di errore di diritto/giudizio non sindacabile con quel rimedio. Nel caso concreto l'impugnazione riguarda snodi argomentativi e valutazioni sulla credibilità della persona offesa, sul rigetto dell'istanza di rinnovazione istruttoria e sul trattamento sanzionatorio: cioè questioni valutative, non mero errore percettivo. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio previsto è limitato agli errori di fatto identificabili come unicamente percettivi; non copre valutazioni giuridiche o argomentazioni critiche del giudizio di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, ivi compresa la condanna al pagamento delle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende

  • Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini, Rv. 250527 - 01)

    Giurisprudenza consolidata che distingue l'errore di fatto percettivo dall'errore di giudizio: se la causa dell'errore non è esclusivamente percettiva e la decisione contiene valutazioni, il rimedio ex art. 625-bis non opera

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per "errore di fatto" (art. 625-bis c.p.p.) è ammissibile solo quando l'errore sia identificabile esclusivamente come percezione fuorviante di un fatto (errore percettivo), e non quando la doglianza investa valutazioni argomentative o giudizi di credibilità.
  • Le censure rivolte alla motivazione sulla attendibilità delle prove o alla scelta di non disporre atti istruttori di approfondimento sono tipicamente valutazioni di merito: vanno formulati in modo da dimostrare un palese errore fattuale non meramente interpretativo se si vuole ricorrere sulla base dell'art. 625-bis.
  • Se si deduce che un atto sopravvenuto (es. transazione) incide sulla credibilità di un teste, è essenziale provare chiaramente la cronologia degli eventi e documentare come e perché l'elemento nuovo abbia modificato lo stato di interessi al momento della testimonianza.
  • Le richieste di rinnovazione istruttoria devono essere formulate con precisione: indicare quale mezzo probatorio si intende acquisire, la specifica utilità probatoria e perché l'acquisizione potrebbe modificare il convincimento del giudice; istanze generiche sono più facilmente respinte.
  • Quando la critica riguarda il trattamento sanzionatorio, occorre dimostrare che l'errore di fatto ha effettivamente inciso sulla dosimetria e non solo proporre una diversa valutazione prudenziale del giudice: altrimenti la questione resta valutativa.
  • In fase di impugnazione conviene distinguere nettamente le questioni fattuali (con prove documentali chiare e cronologie) dai rilievi sulla motivazione giuridica; il primo campo è più adatto al rimedio per errore di fatto, il secondo no.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta quasi sempre condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie; occorre valutare il rischio economico prima di proporre ricorsi che attaccano valutazioni di merito.

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