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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12018/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Tre proprietari di terreni siti nel Comune di Casola di Napoli proponevano opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, di asservimento e di occupazione legittima, relative a fondi interessati dalla realizzazione di una condotta fognaria nell'ambito di interventi per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del fiume Sarno. La Corte d'appello di Napoli aveva riconosciuto la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, liquidando l'indennità complessiva, aveva dichiarato inammissibile la domanda verso il Commissario delegato e aveva rigettato le domande verso la Regione Campania e l'ATI esecutrice. La Presidenza del Consiglio ricorreva per cassazione sostenendo che la legittimazione passiva spettasse esclusivamente alla Regione Campania, per effetto del subentro previsto dalla normativa sulla protezione civile e dalla legislazione regionale, e che non vi fosse stata concessione traslativa in favore dell'ATI. Con il secondo motivo lamentava inoltre la violazione delle regole sul contraddittorio e sulla consulenza tecnica d'ufficio, perché la Corte territoriale avrebbe aderito alla CTU senza considerare le critiche del consulente di parte. I proprietari resistevano e proponevano ricorso incidentale condizionato per ottenere, in caso di accoglimento del primo motivo principale, la cassazione della parte della sentenza che aveva rigettato la domanda anche verso la Regione Campania e il conseguente riconoscimento dell'indennizzo a carico di quest'ultima.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che, cessato lo stato di emergenza e intervenuto il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nella gestione dei rapporti e dei procedimenti già facenti capo alla struttura commissariale, la legittimazione passiva esclusiva spettasse alla Regione Campania e non alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ha richiamato la disciplina della protezione civile e l'art. 1, comma 422, della legge n. 147 del 2013, come interpretato dalla Corte costituzionale, osservando che le funzioni commissariali sono temporanee e che, al loro venir meno, i rapporti giuridici residui e i procedimenti pendenti passano all'ente territoriale competente. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito, perché la Presidenza del Consiglio, una volta esclusa dal rapporto, non aveva più interesse a contestare la quantificazione dell'indennità. È stato assorbito anche il ricorso incidentale condizionato dei proprietari. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame nei confronti della Regione Campania e per la liquidazione dell'indennizzo a suo carico, tenendo conto delle difese della Regione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 422, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    "alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti [...] subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti"

    la disposizione è letta come norma di successione nei rapporti giuridici e nei giudizi pendenti a favore dell'amministrazione ordinariamente competente, quando la struttura commissariale cessa per scadenza dell'emergenza, purché i commissari siano rappresentanti o designati dagli enti subentranti.

  • art. 5, commi 2, 4, 4-ter e 4-quater, L. 24 febbraio 1992, n. 225

    le funzioni del commissario delegato sono temporanee e cessano con la scadenza dello stato di emergenza; è previsto il subentro dell'amministrazione competente e il trasferimento della contabilità speciale per la prosecuzione degli interventi e la gestione dei rapporti pendenti.

  • art. 2, comma 1, lett. c), L. 24 febbraio 1992, n. 225

    delimita gli eventi di protezione civile fronteggiabili con mezzi e poteri straordinari per un tempo limitato, presupposto dello stato di emergenza.

  • art. 111 Cost.

    richiamato solo nel motivo di ricorso sulla dedotta violazione del contraddittorio e della motivazione della consulenza tecnica, senza che la Corte vi fondi la decisione sul motivo assorbito.

  • artt. 195, terzo comma, e 201, primo e secondo comma, c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente per censurare l'adesione del giudice di merito alla CTU senza adeguata considerazione delle osservazioni del consulente di parte.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    costituiscono i parametri processuali dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità del procedimento dedotti dalla ricorrente.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato nell'ambito della successione nei procedimenti giurisdizionali pendenti a seguito del subentro dell'amministrazione competente.

  • art. 2, legge n. 225 del 1992

    serve a delimitare gli eventi emergenziali che giustificano l'uso dei poteri straordinari commissariali.

  • art. 5-bis, comma 5, d.l. 7 settembre 2001, n. 343, conv. in l. 9 novembre 2001, n. 401

    richiamato dall'art. 1, comma 422, l. n. 147/2013 come ulteriore ipotesi di rapporti già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi della legge sulla protezione civile.

  • L. 2 gennaio 2018, n. 1

    è richiamata la nuova disciplina della protezione civile e la norma transitoria che fa salva l'applicazione delle disposizioni previgenti fino ai provvedimenti attuativi; nel caso concreto, tuttavia, la disciplina previgente resta applicabile ratione temporis.

  • art. 50, L. 2 gennaio 2018, n. 1

    invocato per confermare la perdurante applicabilità della normativa previgente alle attività e agli atti anteriori all'entrata in vigore del nuovo codice.

Massime di principio

  • Nelle procedure di emergenza della protezione civile, la struttura commissariale ha funzione temporanea e, con la cessazione dello stato di emergenza, i rapporti attivi e passivi ancora pendenti si trasferiscono all'amministrazione territorialmente e funzionalmente competente, che assume la legittimazione passiva nei giudizi relativi.
  • Ai fini dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio o di asservimento, il soggetto passivamente legittimato è quello che, per effetto del provvedimento ablatorio e della disciplina di successione nei rapporti, risulta tenuto al pagamento dell'indennizzo verso il proprietario espropriato.
  • La mera attribuzione a un soggetto dell'incarico di curare le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l'esecuzione di lavori pubblici non integra di per sé una concessione traslativa: è necessario un espresso trasferimento, previsto da legge o atto amministrativo, dei poteri espropriativi e degli obblighi indennitari.
  • Quando l'ente inizialmente titolare della gestione emergenziale cessa e subentra l'amministrazione ordinaria, le contestazioni sulla quantificazione dell'indennità restano da esaminare nel giudizio di rinvio nei confronti del soggetto effettivamente legittimato, mentre le doglianze dell'ente escluso dal rapporto diventano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveGiurisdizione
RamiEsecuzioniProcesso civileResponsabilità civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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