Corte di giustizia, Ordinanza C-34/25
Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 2 aprile 2025. — Jacob Cohen Company SpA contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Impugnazione non ammessa. — Causa C-34/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di ammissione delle impugnazioni, ha dichiarato non ammessa l’impugnazione proposta da Jacob Cohen Company SpA contro una sentenza del Tribunale in materia di opposizione tra marchi UE. La domanda di ammissione non spiegava in modo sufficientemente preciso perché le questioni invocate fossero importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Corte non è entrata nel merito delle censure relative all’articolo 8 del regolamento 2017/1001 e ha posto le spese a carico della ricorrente.
Impugnazione in materia di marchio UE non ammessa perché la domanda di ammissione non dimostra una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se la domanda di ammissione dell’impugnazione, proposta avverso una sentenza del Tribunale che conferma una decisione dell’EUIPO in materia di opposizione tra marchi, contenesse elementi sufficienti per dimostrare che l’impugnazione solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura; in particolare, se le doglianze relative agli articoli 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1001 fossero state adeguatamente formulate.
Principio di diritto
Nei ricorsi avverso decisioni del Tribunale che riguardano una decisione di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO, l’impugnazione è ammessa solo se la domanda di ammissione dimostra in modo chiaro, preciso e specifico che essa solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; se la domanda non indica i motivi, i punti della sentenza contestati, l’errore di diritto dedotto e il suo incidenza sul dispositivo, essa non soddisfa i requisiti dell’articolo 58 bis dello Statuto e l’impugnazione va dichiarata non ammessa.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
Impugnazione non ammessa in materia di marchio dell’Unione europea
L’ordinanza riguarda un’impugnazione proposta da Jacob Cohen Company SpA contro una sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso avverso una decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione con Giada SpA. La Corte si pronuncia esclusivamente sulla domanda di ammissione dell’impugnazione, secondo il meccanismo previsto per le controversie EUIPO.
Contesto processuale e parti
La ricorrente in impugnazione è Jacob Cohen Company SpA, con sede in Milano. La parte intimata è l’EUIPO, già convenuto in primo grado. La sentenza impugnata è la decisione del Tribunale del 20 novembre 2024, nella causa T-1159/23, che aveva confermato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 ottobre 2023 adottata in un procedimento di opposizione.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il sistema di filtro introdotto dall’articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile alle impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO. In base a tale disciplina, l’impugnazione è ammessa solo se solleva una questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Sono richiamati inoltre:
- l’articolo 56 dello Statuto, base dell’impugnazione;
- l’articolo 170 bis del regolamento di procedura, che impone una domanda di ammissione contenente tutti gli elementi necessari;
- l’articolo 170 ter del regolamento di procedura, che disciplina la decisione sulla domanda;
- l’articolo 137, applicabile alle spese, in combinato disposto con l’articolo 184, paragrafo 1.
Quanto al merito evocato dalla ricorrente, vengono menzionati l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea.
Argomenti dedotti dalla ricorrente
A sostegno della richiesta di ammissione, Jacob Cohen Company sosteneva che l’impugnazione sollevasse questioni importanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare invocava:
- un presunto conflitto giurisprudenziale sul valore dell’indicazione del territorio rilevante nell’atto di opposizione per i marchi non registrati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001;
- la necessità di chiarire il valore della casella relativa all’indicazione del territorio nel modulo di opposizione dell’EUIPO e gli effetti dell’eventuale modifica del modulo;
- l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, sostenendo che tale disposizione si applicherebbe anche quando il mandante non abbia ancora ottenuto un diritto di marchio sul segno anteriore.
Ragionamento della Corte sulla domanda di ammissione
La Corte ricorda che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono effettivamente importanti per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di decidere se ammettere l’impugnazione e, se del caso, delimitarne l’oggetto.
In particolare, la domanda deve:
- indicare con chiarezza e precisione i motivi dell’impugnazione;
- individuare la questione di diritto posta da ciascun motivo;
- spiegare perché tale questione è importante secondo il criterio dell’articolo 58 bis;
- precisare la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violata;
- esporre sinteticamente l’errore di diritto imputato al Tribunale;
- indicare in che modo l’errore avrebbe inciso sull’esito della sentenza impugnata.
Quando l’errore denunciato deriva da un contrasto giurisprudenziale, la domanda deve anche descrivere con precisione l’asserita contraddizione e le ragioni per cui essa pone una questione importante per il diritto dell’Unione.
Valutazione della Corte nel caso concreto
La Corte rileva che la domanda presentata dalla ricorrente non soddisfa tali requisiti, poiché:
- non enuncia i motivi dell’impugnazione;
- non spiega in modo specifico perché le questioni prospettate siano importanti per il diritto dell’Unione;
- non individua i punti della sentenza del Tribunale contestati;
- non chiarisce in cosa consista il presunto errore di diritto;
- non indica l’incidenza di tale errore sul dispositivo della sentenza.
Per questo motivo, la Corte ritiene che la domanda non sia idonea a dimostrare l’esistenza di una questione importante ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto.
Decisione e spese
L’impugnazione è dichiarata non ammessa. Quanto alle spese, la Corte applica la disciplina generale del regolamento di procedura e dispone che Jacob Cohen Company SpA sopporti le proprie spese, osservando che l’impugnazione non era stata nemmeno notificata all’altra parte del procedimento al momento della decisione.
Principio ricavabile
Nei procedimenti soggetti al filtro dell’ammissione preliminare, la Corte non esamina il merito se la domanda di ammissione non è autosufficiente e non dimostra, con precisione, che l’impugnazione solleva una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; la mera affermazione dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale o la generica invocazione di un problema interpretativo non bastano.
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