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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04973/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello censurando, con un motivo comune, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla misura dell'aumento di pena applicato per la continuazione tra più reati. In particolare contestavano che l'incremento sanzionatorio fosse stato determinato in modo non adeguatamente motivato e, quindi, non verificabile nella sua congruità e proporzione rispetto ai reati satellite. La Corte di cassazione ha tuttavia ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano applicato correttamente i criteri in tema di reato continuato, individuando il reato più grave, la pena base e gli aumenti per i singoli reati satellite, con motivazione sufficiente in relazione all'entità degli aumenti e alla non lieve entità e lesività della condotta estorsiva, oltre che alla particolare intensità del dolo.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e determinare aumenti distinti per ciascun reato satellite, nel rispetto dei limiti legali e della proporzione tra le pene; l'aumento non può tradursi in un surrettizio cumulo materiale.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di reato continuato, la determinazione della pena complessiva richiede l'individuazione del reato più grave, la fissazione della pena base e la quantificazione di un aumento autonomo per ciascun reato satellite.
  • L'obbligo motivazionale sugli aumenti per continuazione è modulato in relazione all'entità degli aumenti stessi: quanto più l'aumento è contenuto, tanto meno intensa può essere la motivazione, purché consenta comunque il controllo sulla proporzione tra le pene e sul rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • La motivazione sull'aumento di pena è sufficiente se rende verificabile che il giudice non abbia operato un cumulo materiale mascherato e che abbia valorizzato gli elementi concreti della gravità della condotta, come la lesività del fatto e l'intensità del dolo.
  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limiti a contestare in modo generico la congruità dell'aumento sanzionatorio per continuazione, senza evidenziare un effettivo vizio di legge o di motivazione, può essere dichiarato manifestamente infondato e comportare l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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