Cassazione Civile, Ordinanza n. 07212/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dirigente medico aveva agito contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno da omissione e irregolarità contributiva, deducendo che l'ospedale aveva denunciato un imponibile previdenziale inferiore al dovuto in relazione alle prestazioni rese in regime di plusorario dal 2002 fino alla quiescenza. La corte d'appello aveva accolto la domanda, riconoscendo l'assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte per il plusorario e condannando l'ospedale al pagamento di una somma a titolo di danno pensionistico. In cassazione il lavoratore ha proposto ricorso principale denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica relativa al danno futuro e ai diritti del ricorrente e dei suoi eredi dopo il periodo già liquidato. L'ospedale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolando cinque motivi: contestava la qualificazione delle somme da plusorario come imponibili previdenziali, sosteneva che quelle prestazioni fossero riferibili a un rapporto autonomo e non subordinato, invocava l'assenza di responsabilità ex artt. 2116 e 1218 c.c. perché aveva seguito una sentenza definitiva resa in una diversa controversia con l'INPS, opponeva il giudicato formatosi in quel diverso giudizio e lamentava l'omessa considerazione delle contestazioni sui conteggi prodotti dal lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore, rilevando che dalla sentenza d'appello e dagli atti emergeva anche una domanda di condanna generica per il danno futuro da omissione contributiva, sulla quale il giudice di merito non si era pronunciato, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale dell'ospedale: ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sulla natura del plusorario e sull'assoggettabilità a contribuzione, osservando che la Corte d'appello aveva svolto un accertamento di merito coerente con la disciplina applicabile e che non risultava dimostrata alcuna autonoma attività libero-professionale parallela; ha escluso l'efficacia preclusiva del giudicato tra datore di lavoro e INPS nei confronti del lavoratore, ribadendo l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro; ha infine reputato infondata la doglianza sui conteggi, perché la Corte territoriale li aveva in realtà esaminati e ritenuti corretti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda; l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica integra vizio denunciabile in cassazione
art. 12 l. n. 153/1969
la base imponibile previdenziale comprende i compensi collegati causalmente all'attività lavorativa subordinata; la norma non è violata quando si esclude che le somme derivino da un distinto rapporto autonomo
art. 51 d.P.R. n. 917/1986
richiamato come criterio per ricondurre i proventi da plusorario alla retribuzione imponibile in quanto collegati al rapporto di lavoro
art. 61 d.P.R. n. 384/1990
invocato dall'ospedale, ma ritenuto non idoneo a escludere la natura retributiva/contributiva delle somme da plusorario nel caso concreto
art. 123 d.P.R. n. 384/1990
la disciplina del plusorario mostra la connessione con l'orario ordinario di lavoro e con il debito orario complessivo del personale medico
art. 127 d.P.R. n. 384/1990
prevede controllo, compensazione e recupero del plusorario, elementi valorizzati per qualificare l'attività come inserita nell'orario di lavoro dipendente
art. 2094 c.c.
la qualificazione della subordinazione è rimessa all'accertamento in concreto del giudice di merito secondo i criteri legali
art. 2222 c.c.
richiamato nel tentativo di sostenere la natura autonoma della prestazione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto
art. 2230 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente incidentale per sostenere la qualificazione professionale autonoma
art. 2233 c.c.
richiamato dalla parte ricorrente incidentale nella medesima prospettiva
art. 1321 c.c.
richiamato come norma generale sul contratto per sostenere la diversa natura del rapporto
art. 1322 c.c.
richiamato per affermare l'autonomia negoziale e la configurabilità di un rapporto autonomo
art. 1362 c.c.
richiamato per censurare l'interpretazione degli accordi aziendali compiuta dalla corte territoriale
art. 1363 c.c.
richiamato per la medesima doglianza ermeneutica
art. 2116 c.c.
consente al lavoratore di agire per il risarcimento del danno derivante dall'omissione contributiva; la tutela può riguardare anche il danno futuro o la condanna generica
art. 1218 c.c.
richiamato dal ricorrente incidentale per negare la responsabilità dell'ospedale, ma la Corte ha valorizzato l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c.
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di giudicato, ma la Corte ha escluso che il giudicato formatosi nel diverso giudizio con l'INPS fosse opponibile al lavoratore
art. 2908 c.c.
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato, ma non idoneo a superare l'autonomia dei rapporti
art. 404 c.p.c.
richiamato in relazione all'opponibilità del giudicato ai terzi
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale
Massime di principio
- In una controversia da omissione contributiva del datore di lavoro, il lavoratore può domandare non solo il risarcimento del danno già attuale, ma anche la condanna generica per il danno futuro derivante dalla mancata o inesatta contribuzione, purché la domanda sia stata effettivamente proposta.
- L'omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda autonoma e ritualmente introdotta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina cassazione con rinvio.
- La qualificazione delle somme percepite dal lavoratore come retribuzione imponibile o come corrispettivo di un rapporto autonomo dipende dall'accertamento in concreto della natura e delle modalità di svolgimento della prestazione; non è sufficiente una qualificazione astratta o meramente assertiva.
- Quando la disciplina collettiva o regolamentare prevede che l'attività aggiuntiva sia inserita nel debito orario complessivo, sia controllata e compensata secondo meccanismi di recupero, tale attività tende a essere ricondotta al rapporto di lavoro subordinato e non a un autonomo rapporto professionale.
- Il giudicato formatosi nel giudizio tra datore di lavoro e INPS sul versante contributivo non fa stato nel diverso giudizio tra lavoratore e datore di lavoro sul risarcimento del danno da omissione contributiva, perché i due rapporti restano autonomi.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello esamina implicitamente o esplicitamente la censura e la supera con una ratio che ne presuppone il rigetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07163/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07168/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07177/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07181/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07184/2024 del 18/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 18 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07186/2024 del 18/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →