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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07212/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico aveva agito contro il datore di lavoro per il risarcimento del danno da omissione e irregolarità contributiva, deducendo che l'ospedale aveva denunciato un imponibile previdenziale inferiore al dovuto in relazione alle prestazioni rese in regime di plusorario dal 2002 fino alla quiescenza. La corte d'appello aveva accolto la domanda, riconoscendo l'assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte per il plusorario e condannando l'ospedale al pagamento di una somma a titolo di danno pensionistico. In cassazione il lavoratore ha proposto ricorso principale denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica relativa al danno futuro e ai diritti del ricorrente e dei suoi eredi dopo il periodo già liquidato. L'ospedale ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolando cinque motivi: contestava la qualificazione delle somme da plusorario come imponibili previdenziali, sosteneva che quelle prestazioni fossero riferibili a un rapporto autonomo e non subordinato, invocava l'assenza di responsabilità ex artt. 2116 e 1218 c.c. perché aveva seguito una sentenza definitiva resa in una diversa controversia con l'INPS, opponeva il giudicato formatosi in quel diverso giudizio e lamentava l'omessa considerazione delle contestazioni sui conteggi prodotti dal lavoratore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore, rilevando che dalla sentenza d'appello e dagli atti emergeva anche una domanda di condanna generica per il danno futuro da omissione contributiva, sulla quale il giudice di merito non si era pronunciato, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha invece rigettato integralmente il ricorso incidentale dell'ospedale: ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sulla natura del plusorario e sull'assoggettabilità a contribuzione, osservando che la Corte d'appello aveva svolto un accertamento di merito coerente con la disciplina applicabile e che non risultava dimostrata alcuna autonoma attività libero-professionale parallela; ha escluso l'efficacia preclusiva del giudicato tra datore di lavoro e INPS nei confronti del lavoratore, ribadendo l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro; ha infine reputato infondata la doglianza sui conteggi, perché la Corte territoriale li aveva in realtà esaminati e ritenuti corretti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda; l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica integra vizio denunciabile in cassazione

  • art. 12 l. n. 153/1969

    la base imponibile previdenziale comprende i compensi collegati causalmente all'attività lavorativa subordinata; la norma non è violata quando si esclude che le somme derivino da un distinto rapporto autonomo

  • art. 51 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato come criterio per ricondurre i proventi da plusorario alla retribuzione imponibile in quanto collegati al rapporto di lavoro

  • art. 61 d.P.R. n. 384/1990

    invocato dall'ospedale, ma ritenuto non idoneo a escludere la natura retributiva/contributiva delle somme da plusorario nel caso concreto

  • art. 123 d.P.R. n. 384/1990

    la disciplina del plusorario mostra la connessione con l'orario ordinario di lavoro e con il debito orario complessivo del personale medico

  • art. 127 d.P.R. n. 384/1990

    prevede controllo, compensazione e recupero del plusorario, elementi valorizzati per qualificare l'attività come inserita nell'orario di lavoro dipendente

  • art. 2094 c.c.

    la qualificazione della subordinazione è rimessa all'accertamento in concreto del giudice di merito secondo i criteri legali

  • art. 2222 c.c.

    richiamato nel tentativo di sostenere la natura autonoma della prestazione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto

  • art. 2230 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente incidentale per sostenere la qualificazione professionale autonoma

  • art. 2233 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente incidentale nella medesima prospettiva

  • art. 1321 c.c.

    richiamato come norma generale sul contratto per sostenere la diversa natura del rapporto

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per affermare l'autonomia negoziale e la configurabilità di un rapporto autonomo

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per censurare l'interpretazione degli accordi aziendali compiuta dalla corte territoriale

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per la medesima doglianza ermeneutica

  • art. 2116 c.c.

    consente al lavoratore di agire per il risarcimento del danno derivante dall'omissione contributiva; la tutela può riguardare anche il danno futuro o la condanna generica

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente incidentale per negare la responsabilità dell'ospedale, ma la Corte ha valorizzato l'azione risarcitoria ex art. 2116 c.c.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato, ma la Corte ha escluso che il giudicato formatosi nel diverso giudizio con l'INPS fosse opponibile al lavoratore

  • art. 2908 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato, ma non idoneo a superare l'autonomia dei rapporti

  • art. 404 c.p.c.

    richiamato in relazione all'opponibilità del giudicato ai terzi

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale

Massime di principio

  • In una controversia da omissione contributiva del datore di lavoro, il lavoratore può domandare non solo il risarcimento del danno già attuale, ma anche la condanna generica per il danno futuro derivante dalla mancata o inesatta contribuzione, purché la domanda sia stata effettivamente proposta.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda autonoma e ritualmente introdotta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina cassazione con rinvio.
  • La qualificazione delle somme percepite dal lavoratore come retribuzione imponibile o come corrispettivo di un rapporto autonomo dipende dall'accertamento in concreto della natura e delle modalità di svolgimento della prestazione; non è sufficiente una qualificazione astratta o meramente assertiva.
  • Quando la disciplina collettiva o regolamentare prevede che l'attività aggiuntiva sia inserita nel debito orario complessivo, sia controllata e compensata secondo meccanismi di recupero, tale attività tende a essere ricondotta al rapporto di lavoro subordinato e non a un autonomo rapporto professionale.
  • Il giudicato formatosi nel giudizio tra datore di lavoro e INPS sul versante contributivo non fa stato nel diverso giudizio tra lavoratore e datore di lavoro sul risarcimento del danno da omissione contributiva, perché i due rapporti restano autonomi.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice d'appello esamina implicitamente o esplicitamente la censura e la supera con una ratio che ne presuppone il rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamentoContributi previdenziali
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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