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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24518/2021 del 10/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino nigeriano aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva negato il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il ricorso era affidato a due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva preliminarmente un vizio della procura speciale. La procura, rilasciata in calce al ricorso, non indicava il procedimento impugnato e non conteneva alcuna certificazione del difensore circa la posteriorità del suo rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento sfavorevole; vi era solo l’autenticazione della firma. La Corte, applicando i principi delle Sezioni Unite, ritiene che nei giudizi in materia di protezione internazionale la procura speciale per il ricorso per cassazione debba necessariamente essere rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento e che tale posteriorità debba risultare da apposita certificazione del difensore, non surrogabile da indici indiretti contenuti nel testo della procura. Viene inoltre osservato che i motivi di ricorso, a una sommaria delibazione, erano comunque inammissibili perché diretti a contestare la valutazione di merito del giudice di appello/protezione su COI specificamente indicate e, per il terzo profilo richiamato, anche perché nuovo; tuttavia tale rilievo resta assorbito dall’inammissibilità per nullità della procura.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione per nullità della procura speciale, perché priva dell’indicazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e della necessaria certificazione del difensore sulla posteriorità. Non provvede sulle spese, poiché il Ministero non si è costituito. Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13

    procura speciale debba necessariamente ed indefettibilmente essere rilasciata dal ricorrente in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento sfavorevole

    La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale è ammissibile solo se rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e se tale posteriorità risulta espressamente certificata dal difensore.

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3

    Richiamato per escludere che la disciplina speciale della procura in materia di protezione internazionale sia una mera applicazione delle regole ordinarie sul deposito della procura.

  • art. 125 c.p.c., comma 3

    Richiamato per ribadire che la certificazione della posteriorità della procura è un adempimento autonomo e speciale, distinto dalla sola autenticazione della firma.

  • D.L. n. 13 del 2017

    Indicato come fonte della disciplina speciale sulla procura, introdotta con finalità di regolazione dell'accesso al giudizio di legittimità nelle controversie di protezione internazionale.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 3, 10, 24, 111 Cost.

    Sono richiamati come parametri della questione di legittimità costituzionale rimessa in altra ordinanza, ma la Corte ritiene la questione non rilevante ai fini della decisione odierna.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato in relazione ai possibili contrasti con il diritto dell'Unione europea e con la direttiva 2013/32/UE, ma senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.

  • direttiva 2013/32/UE, artt. 28 e 46, par. 11

    Citata nel quadro della questione di costituzionalità; non incide sulla ratio decidendi dell'inammissibilità.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 47, 18 e 19, par. 2

    Richiamata solo quale parametro della questione di legittimità costituzionale già sollevata in altra sede.

  • CEDU, artt. 6, 7, 13 e 14

    Richiamata solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale, non decisiva nel caso concreto.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e se il difensore certifica espressamente tale posteriorità.
  • La sola autenticazione della firma del ricorrente non basta a rendere ammissibile il ricorso quando manchi la certificazione della data/posteriorità del rilascio della procura.
  • L’indicazione nel testo della procura del provvedimento impugnato o di altri elementi indiretti non può sostituire la certificazione espressa richiesta dalla disciplina speciale.
  • Se il ricorso è inammissibile per nullità della procura, la Corte può dichiararne l’inammissibilità senza attendere la definizione della questione di legittimità costituzionale eventualmente sollevata, quando questa non sia rilevante ai fini decisori.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

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