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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5392 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Al solo curatore del fallimento - Conseguenze - Definitività dell'atto nei confronti del fallito - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava avvisi di accertamento relativi agli anni 1998 e 1999, con maggiori redditi d'impresa e maggiori tributi IRPEG, IVA e IRAP, fondati su ricavi non contabilizzati risultanti dalle movimentazioni bancarie e su costi indeducibili. Gli atti erano stati notificati al solo curatore fallimentare e non anche alla società fallita o al suo amministratore. L'Agenzia delle Entrate ha contestato che la Commissione Tributaria Regionale avesse rilevato d'ufficio tale omessa notifica, benché non fosse stata dedotta dalla curatela nei ricorsi introduttivi, e ha censurato anche la motivazione relativa alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione all'avviso notificato alla socia R.C.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile il secondo. Ha stabilito che l'omessa notifica dell'avviso al contribuente fallito non determina un vizio del processo, poiché il curatore può rappresentarlo nelle controversie comprese nel fallimento, ma incide sull'efficacia della pretesa tributaria nei confronti del fallito: l'atto notificato al solo curatore non diventa definitivo verso il contribuente fallito, il quale deve essere posto personalmente in condizione di difendersi, salvo che il curatore rimanga inerte e maturino i presupposti per l'impugnazione del fallito. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, anche per le spese relative al rapporto con la curatela. Nulla sulle spese nel rapporto con R.C., non costituitasi in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice tributario non può pronunciarsi su motivi o questioni non dedotti dalle parti, salvo i casi di rilievo d'ufficio previsti dalla legge. Nel caso concreto, l'omessa notifica dell'avviso al contribuente non era stata dedotta dalla curatela e non costituiva una nullità processuale rilevabile d'ufficio.

  • Art. 360 c.p.c., n. 4

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento, compreso il vizio di ultrapetizione. La censura dell'Agenzia è stata accolta perché la CTR aveva rilevato una questione non proposta dalla curatela.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    La censura sulla motivazione relativa alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione è stata dichiarata inammissibile, sia perché denunciava impropriamente una nullità processuale come vizio motivazionale, sia perché non incideva sull'altra autonoma ragione decisoria.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    La Corte ha ritenuto conforme il quesito di diritto formulato dall'Agenzia al modello normativo allora applicabile.

  • Principio giurisprudenziale sulla notifica dell'accertamento al contribuente fallito

    L'accertamento tributario, ove inerente a crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente.

    Il fallimento non elimina la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario. La notifica al solo curatore è sufficiente per la gestione processuale della controversia nell'interesse della massa, ma non rende automaticamente definitivo l'atto nei confronti del fallito.

Massime di principio

  • In caso di fallimento, l'avviso relativo a debiti tributari sorti prima della dichiarazione di fallimento deve essere notificato sia al curatore sia al contribuente fallito.
  • Il curatore è normalmente legittimato a impugnare l'atto e il contribuente fallito non è necessariamente parte del giudizio promosso dalla curatela.
  • La mancata notifica al fallito non comporta automaticamente la nullità del processo instaurato dal curatore, ma impedisce che l'accertamento diventi definitivo ed efficace nei confronti personali del fallito.
  • Il fallito può impugnare l'accertamento solo nei limiti collegati all'eventuale inerzia della curatela; se il curatore agisce, la rappresentanza processuale è normalmente concentrata in quest'ultimo.
  • Nel processo tributario il giudice deve rimanere entro i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo e non può rilevare d'ufficio questioni che riguardano soltanto l'efficacia dell'atto verso il contribuente.
  • Quando una sentenza contiene più autonome ragioni decisorie, la cassazione di una sola di esse non è sufficiente se le altre non vengono validamente contestate.

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