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Sentenza

Sentenza n. 1167/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 30.01.2024 all’esito del procedimento RG n. 735/2023.

Giustizia amministrativa202502854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e condannato il Ministero a renderla disponibile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza n. 68/2024 del Tribunale di Livorno, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all'Amministrazione. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta docente, per l'importo annuo di euro 500,00 relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre rivalutazione e interessi, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente secondo i vincoli di legge. Il Ministero aveva dato esecuzione soltanto alla parte relativa alle spese di giudizio, senza dimostrare la corresponsione delle somme e l'attribuzione della carta docente. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, era decorso senza integrale adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il Ministero non aveva completato l'esecuzione del giudicato e non aveva dimostrato l'effettiva corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Livorno entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente la carta docente secondo le modalità stabilite nel titolo. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Considerato il ritardo dell'Amministrazione, ha applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CPA, da corrispondere al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza consente al giudice di imporre una penalità di mora quale misura coercitiva indiretta per incentivare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente per l'esecuzione era decorso, consentendo l'attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, ove necessario, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'attività commissariale diretta all'esecuzione del giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato nel titolo esecutivo quale parametro per la rivalutazione e gli interessi sulle somme riconosciute alla ricorrente.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    È richiamato quale disposizione che ha novellato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quanto alla decorrenza della penalità di mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione non può considerarsi adempiente quando abbia eseguito soltanto una parte del comando giudiziale: l'esecuzione deve essere integrale e deve comprendere tutte le prestazioni dovute in favore del beneficiario del giudicato.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente, la mancata esecuzione integrale del giudicato legittima l'adozione degli strumenti propri dell'ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere gli adempimenti necessari alla completa esecuzione del giudicato entro un termine successivo.
  • Il ritardo dell'Amministrazione nell'esecuzione di un obbligo pecuniario risultante dal giudicato può giustificare l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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