Cassazione Penale, Sentenza n. 28883/2026 del 29/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento penale monocratico a suo carico, l'imputato aveva proposto istanza di ricusazione nei confronti del giudice assegnatario del dibattimento; la Corte d'appello di Milano l'aveva dichiarata inammissibile de plano ai sensi dell'art. 41 c.p.p. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con sette motivi: (1) violazione dell'art. 39 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto attendere la decisione sull'istanza di astensione presentata parallelamente dal giudice; (2) violazione degli artt. 611, 127 e 41 c.p.p. per avere deciso senza camera di consiglio; (3) violazione degli artt. 96 e ss. c.p.p. per mancata fissazione dell'udienza camerale e notifica ai difensori; (4) vizio di motivazione sull'art. 41 c.p.p. per omessa indicazione delle ragioni della manifesta infondatezza; (5) violazione degli artt. 468 e 495 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, assumendo che il provvedimento del giudice sulla prova e sulla revoca di testimoni integrasse anticipazione di giudizio e quindi motivo di ricusazione; (6) ulteriore censura sulla revoca del testimone e sulla pertinenza del precedente giurisprudenziale richiamato; (7) violazione dell'art. 133 c.p.p. per la mancata disposizione dell'accompagnamento coattivo dei testi, ritenuta immotivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 39 c.p.p. opera solo se l'istanza di astensione del giudice è accolta; nel caso concreto, invece, l'astensione era stata respinta, sicché non vi era alcuna pregiudizialità. Ha dichiarato manifestamente infondati il secondo, terzo e quarto motivo, rilevando che l'art. 41, comma 1, c.p.p. consente la declaratoria de plano di inammissibilità anche quando i motivi di ricusazione siano manifestamente infondati; ha quindi condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui il riferimento del giudice alla possibile revoca di testimoni per superfluità della prova non esprimeva un giudizio sulla colpevolezza, ma costituiva un atto ordinatorio neutro e processuale. Ha poi dichiarato inammissibili il quinto, sesto e settimo motivo, perché sostanzialmente reiterativi e comunque incapaci di dimostrare una reale anticipazione del giudizio, essendo le doglianze riferite a questioni esclusivamente processuali (gestione della prova, rinvio, accompagnamento coattivo dei testimoni) e non al merito dell'accusa. È stata quindi confermata l'inammissibilità della ricusazione e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali; nessuna statuizione sulle spese della parte civile è stata posta, perché la memoria era tardiva e, comunque, la parte civile era estranea alla materia della ricusazione.
Norme richiamate
art. 39 c.p.p.
la ricusazione perde efficacia solo se il giudice si astiene e l'astensione è accolta; in mancanza di tale presupposto, non vi è pregiudizialità tra astensione e ricusazione
art. 41 c.p.p.
la corte può dichiarare de plano inammissibile la ricusazione non solo per difetti formali o di legittimazione, ma anche quando i motivi siano manifestamente infondati
art. 38 c.p.p.
richiamato come parametro per i termini e le forme della dichiarazione di ricusazione
art. 611 c.p.p.
richiamato in relazione al procedimento camerale e al termine per il deposito della memoria della parte civile
art. 127 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità della camera di consiglio partecipata
art. 96 c.p.p.
invocato dal ricorrente con riguardo alle notifiche e al contraddittorio camerale
art. 468 c.p.p.
richiamato come norma sulle liste testimoniali e sull'ammissibilità della prova testimoniale
art. 495 c.p.p.
riconosce il potere del giudice di escludere prove manifestamente sovrabbondanti o superflue
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla gestione della prova e del contraddittorio
art. 133 c.p.p.
richiamato dal ricorrente con riferimento al mancato accompagnamento coattivo dei testimoni
Massime di principio
- L'istanza di ricusazione è dichiarata inefficace solo se l'istanza di astensione del giudice è accolta; se l'astensione è respinta, la ricusazione resta pienamente valutabile.
- La procedura de plano ex art. 41 c.p.p. è legittima anche quando la manifesta infondatezza dei motivi emerga ictu oculi dagli atti, senza necessità di camera di consiglio partecipata.
- La mera gestione ordinatoria dell'istruzione dibattimentale, ivi compresa la possibile revoca di prove testimoniali superflue o sovrabbondanti, non integra di per sé anticipazione del giudizio né manifesta pregiudizialità del giudice.
- Per configurare un valido motivo di ricusazione occorre un indice concreto di anticipazione del convincimento sulla responsabilità o innocenza dell'imputato; non bastano provvedimenti processuali neutri adottati nell'esercizio dei poteri di direzione del dibattimento.
- Le censure ripetitive o che si limitano a contestare scelte processuali del giudice, senza evidenziare un effettivo vizio logico o un pregiudizio sul merito, sono inammissibili in sede di ricorso per cassazione avverso ordinanze sulla ricusazione.
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