Sentenza n. 3096/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del decreto del Questore di Roma del 25.9.2025 con cui è stata dichiarata irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma che ha dichiarato irricevibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile sostenendo di avere comunque agito tempestivamente per ottenere l'appuntamento presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione, necessario alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma di non averlo potuto formalizzare per disfunzioni organizzative della Prefettura di Roma. L'amministrazione ha invece rilevato che, dopo l'ingresso in Italia il 30 marzo 2024, il lavoratore non si era recato entro gli otto giorni successivi presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il ricorso contestava quindi la dichiarazione di irricevibilità della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno e, implicitamente, l'applicazione della disciplina che subordina la successiva richiesta del titolo alla previa sottoscrizione del contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l'applicazione degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999. Secondo il giudice, il lavoratore avrebbe dovuto preliminarmente sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione della Prefettura; tale adempimento costituiva un requisito dell'iter per il rilascio del permesso di soggiorno, che non poteva essere supplito dalla diretta presentazione dell'istanza alla Questura. Anche qualora l'impossibilità di ottenere l'appuntamento fosse dipesa dall'inerzia o da disfunzioni della Prefettura, il rimedio corretto sarebbe stato l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a., non la presentazione diretta della domanda di permesso alla Questura. Il TAR ha inoltre richiamato la competenza della Prefettura per i controlli previsti dall'art. 35 del d.P.R. 394/1999. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione costituisce un passaggio necessario dell'iter successivo all'ingresso del lavoratore straniero e propedeutico alla richiesta del permesso di soggiorno.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
La mancata osservanza dell'adempimento relativo al contratto di soggiorno produce le conseguenze previste dalla disciplina del rilascio del permesso di soggiorno.
art. 35 d.P.R. 394/1999
Attribuisce rilievo alla competenza dello Sportello Unico dell'Immigrazione della Prefettura per gli adempimenti e i controlli connessi alla procedura di ingresso e soggiorno per lavoro.
art. 36 d.P.R. 394/1999
Completa la disciplina degli adempimenti e delle conseguenze derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno.
art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.
Il rimedio contro l'inerzia dell'amministrazione competente è l'azione avverso il silenzio.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile all'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione entro il termine previsto dalla disciplina sull'ingresso per lavoro costituisce un adempimento propedeutico necessario alla richiesta del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro; la sua mancanza legittima la dichiarazione di irricevibilità della domanda presentata direttamente alla Questura.
- L'eventuale inerzia o disfunzione organizzativa della Prefettura che impedisca di ottenere l'appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno deve essere fatta valere mediante l'azione avverso il silenzio prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a.; essa non consente di sostituire l'adempimento omesso con la diretta presentazione della domanda di permesso di soggiorno alla Questura.
- La Questura non può concludere favorevolmente il procedimento di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro quando manca il requisito derivante dalla previa sottoscrizione del contratto di soggiorno, il cui accertamento rientra nell'iter e nei controlli di competenza dello Sportello Unico dell'Immigrazione.
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