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Sentenza

Sentenza n. 219/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 341/2024 in data 24 settembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 341/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inesecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza n. 341/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, notificata al Ministero l’8 ottobre 2024 e certificata come passata in giudicato il 15 luglio 2025. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio economico della Carta docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente, secondo le regole previste per il personale di ruolo, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 3.000,00 oltre interessi. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, l’accredito dell’importo sulla Carta docente e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È stato inoltre dedotto e ritenuto decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’inutile decorso del termine di centoventi giorni per l’esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche e la mancata esecuzione degli obblighi imposti. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, compiendo gli adempimenti stabiliti dalla sentenza civile, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia amministrativa. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali ineseguiti; il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione gli adempimenti dovuti e adottare misure sostitutive.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta docente riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il suo decorso è stato ritenuto maturato prima della proposizione dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione che non abbia dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano comprovati il carattere definitivo della decisione, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione prodotta dal ricorrente, consentono di ritenere comprovata l’inesecuzione del giudicato quando gli atti dimostrino l’obbligo specifico gravante sull’amministrazione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore inutile decorso del termine assegnato e a una specifica richiesta della parte interessata.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già appartenente alla struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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