Ordinanza n. 1656/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza della sentenza n. 2111/2024 del tribunale ordinario di Napoli nord, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli nord, sezione lavoro, e della precedente sentenza del TAR Campania che ne aveva ordinato l’esecuzione
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un’istanza di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza, deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario di Napoli nord, sezione lavoro, nonostante il TAR Campania avesse già accolto una precedente domanda di ottemperanza con sentenza n. 1294 del 2025, ordinando all’amministrazione di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. L’istanza è stata notificata all’amministrazione, che si è costituita ma non ha svolto argomentazioni in merito alla dedotta persistente inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha rilevato la persistente mancata esecuzione del giudicato e della propria precedente sentenza di ottemperanza, anche in assenza di contestazioni specifiche da parte del Ministero. Ha quindi assegnato al Ministero un ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per provvedere all’esecuzione delle sentenze. Ha inoltre disposto, per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del direttore della direzione generale ministeriale competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, incaricandolo di assicurare l’esecuzione nei successivi trenta giorni su istanza delle ricorrenti. Le spese della fase sono state compensate in ragione delle peculiari connotazioni della controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato entro il termine già assegnato, il giudice può concedere un ulteriore termine per l’adempimento e predeterminare la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato nell’ambito dell’amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a un altro dirigente, e può essere incaricato di dare esecuzione al giudicato su istanza della parte vittoriosa entro un termine stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
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